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Discussione: indennità aiuto!!!!!!!!!!!!
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05-02-06, 13:39 #1
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Thanked: 15chiedo lumi a chi ne sa più di me :bimbo di 2 anni riconosciuto invalido al 100% codice 06 con diritto all'accompagnamento, in situazione di gravit? ai sensi della legge 104/92 la madre usufruisce del congedo retribuito , le è per? negato il pagamento dell'indennit? perche da quando è nato è ricoverato in ospedale per gravi motivi di salute accudito dai genitori, tranne due mesi in cui è stato ricoverato (e lasciamo perdere i motivi) in un istituto, so che la legge dice che per usufruire dell'indennit? non devi essere ricoverato gratuitamente in istituto, questo vale anche per un ospedale? in fin dei conti se i genitori non fossero presenti in ospedale l'ospedale stesso non sarebbe in grado di occupoarsi del bambino, dove sta l'inghippo? c'è una soluzione secondo voi a questa situazione?
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marinala felicità non è avere il meglio di tutto ma trarre il meglio da tutto quello che si ha!
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05-02-06, 19:25 #2
Copio pari-pari la risposta al medesimo argomento inserito nell'area Legge & Fisco:
La cosa gravissima è affermare che un ospedale non sia in grado di prendersi cura di un minore in assenza dei genitori.
E' dovere dell'ospedale e non mi risulta ci sia alcuna legge che obbliga i genitori a prestare assistenza ad un minore ricoverato.
Se ci fosse, fornitemi per favore un url o datemi un riferimento legislativo.Maria Laura
Citazione: Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
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06-02-06, 05:13 #3
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Thanked: 5Ma dico, Maria Laura... a parte il fatto che effettivamente un ospedale
non riesce a prendersi cura... vogliamo dire adeguatamente? di un
minore in assenza dei genitori, vogliamo negare agli stessi (genitori)
l'importanza che ha la loro vicinanza, la loro presenza, il loro
affetto anche agli effetti della guarigione o per lo meno del
miglioramento del minore stesso? Ti ricordo che in un sacco di ospedali
si pratica la marsupioterapia anche per questi motivi. E vogliamo
negare agli stessi genitori il diritto ad assistere il proprio figlio?
D'accordo, nessuna legge obbliga, ma resta il fatto che senza il
genitore l'assistenza non sar? altrettanto valida, anche nel migliore
ospedale del mondo. Quando mio figlio era in incubatrice ho visto un
suo... vicino di cullariprendersi da
uno stato di prostrazione che faceva pensare davvero al peggio, dopo
che alla mamma è stato permesso di prenderlo in braccio e accarezzarlo
(e glielo avevano permesso appunto perchè pensavano che non ne avrebbe
più avuto l'occasione). Questo bimbo ha avuto una ripresa così veloce
da quel giorno che è poi stato dimesso prima del mio, e nessuno ci
avrebbe scommesso una lira...
Quindi... l'indennit? di accompagnamento eccome se spetterebbe. Il
guaio è che la legge mi pare parli di "ricoveri in strutture a tempo
pieno" e quindi si gioca sulla parola struttura... sempre per
risparmiare quattrini sulla pelle di chi sta peggio. Fra l'altro il
bambino è auspicabile che prima o poi esca, dall'ospedale, e non
sarebbe male se avesse qualche risorsa economica in più. Marina,
ma provare a sentire il difensore civico? Un tentativo in più... male
non fa...
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06-02-06, 05:48 #4
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Thanked: 1Secondo me dipende dal reparto dov'? ricoverato e, di conseguenza, dal
rapporto esistente tra personale sanitario e pazienti.
Se il bambino è ricoverato in Terapia Intensiva (dove si prevede un alto
numero di personale medico-infermieristico e la possibilit? di monitorare
costantemente le condizioni vitali del paziente), la presenza del genitore
potrebbe considerarsi superflua (escluse le ragioni addotte da Ross).
Se, invece, è in un reparto pediatrico con un numero minimo di personale
infermieristico medico in rapporto ai pazienti, sar? la stessa struttura
ospedaliera a decretare la inadeguata possibilit? di assistenza continua ad
un paziente con patologiaa grave ed impossibilitato a richiamare
autonomamente l'aiuto.
Mi risulta, tra l'altro, anche nelle strutture riabilitative o di lungodegenza
? obbligatorio per legge un assistenza in rapporto 1/1...e questa è una
legge al quale nessuna struttura ospedaliera pu? ovviare a meno che non
deleghi quest'assistenza al genitore o a chi ne f? le veci.
A questo punto, Marina, se la bimba non è in Terapia Intensiva, dovrebbe
essere la struttura ospedaliera a retribuire il personale adatto
all'assistenza oppure la stessa madre.
Provo a cercarti la legge che richiete il rapporto 1/1 per l'handicap di
particolare gravit?.....
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06-02-06, 06:48 #5
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Thanked: 15
non è in terapia intensiva ma in pediatria,e non in lungodegenza propriamente detta,mi sembra che la legge,ma la devo ancora cercare parla di ricovero in istituto o in struttura per riabilitazione non in ospedale per cure .
ross, prover? certo anche con il difensore civico comunale e regionale ma.....................mi sto accorgendo sempre più che siamo in democrazia???????????????????????????????????????? ????MA QUALE ?libert? di parola e di stampa MA DOVE ...........................,? non mi abbatto di certo ,ma che sc................................o
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06-02-06, 06:50 #6
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Thanked: 5
Marina, se ti pu? servire... eccola...
"Il beneficiario della provvidenza è poi tenuto a comunicare all'INPS, entro trenta giorni, ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della provvidenza goduta. Nel caso di godimento dell'indennit? di accompagnamento, va comunicato il venire meno del requisito della necessit? di assistenza continua, cosa assai improbabile, oppure il venire meno della situazione di assistenza a domicilio o in un istituto a pagamento, per effetto di un eventuale ricovero a titolo gratuito in un istituto di cura.
Il ricovero rilevante ai fini della dichiarazione è quello nei reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi, non il ricovero per terapie contingenti, di durata connessa al decorso di una malattia. Per ricovero a titolo gratuito si intende quello in cui la retta-base sia a totale carico di un ente o struttura pubblica, anche se eventualmente la persona ricoverata corrisponda una quota supplementare per ottenere un migliore trattamento rispetto a quello "base". Il ricovero ?, invece, a pagamento quando l'interessato (o la sua famiglia) corrisponde tutta o anche solo una quota della retta-base (e l'altra quota sia a carico dell'ente pubblico). "http://walter-urticante.blogspot.com
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06-02-06, 06:53 #7
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Thanked: 15ALLORA SONO A CAVALLO , IO INTENDO CHE NE HA DIRITTO .................O SBAGLIO?
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06-02-06, 07:05 #8
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Thanked: 1Se è in pediatria certo che ne ha diritto!!
Saremmo freschi se ogni volta che i nostri figli venissero ricoverati in
pediatria ci decurtassero l'indennit? di accompagno!!!!
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06-02-06, 08:33 #9
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Thanked: 15pensa te , ha fatto la domanda a ottobre 2004 riconosciuto il diritto con visita gennaio 2005e .....................nulla
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06-02-06, 09:44 #10
Ross, non confondiamo il diritto con il dovere o con la facolt? di scelta.
Io parto dal presupposto che se un qualsiasi bambinonecessita diricovero, deve essere la struttura ospedaliera a fornire l'adeguata assistenza anche in assenza dei genitori.
Il fatto che poi i genitori o chi per loro, per mille e più motivi, decidono di stare vicino al bambino durante il ricovero, deve essere configurarata come libera scelta.
In Italia invece nei reparti di pediatria, si da per scontato che i genitori assistano i propri figli 24h/24, quasi che fosse un obbligo di legge, e così facendo il personale è sempre in organico ridotto o c'è una sorta di scarica barile da parte del personale infermieristico che reputa di pertinenza dei genitori cambiare i pannolini piuttosto che dare da mangiare al bambino.
E' questo ciò che io contesto e mi sono riproposta quando mio figlio avr? bisogno di essere ricoverato, di essere presente solo durante l'orario ufficiale di visita, e non perchè non voglia bene a mio figlio ma perchè voglio proprio vedere come agir? la struttura ospedaliera anche nei miei confronti e sono pronta a fare un "can can" da articolo di giornale se qualcuno oser? mettere in dubbio le mie capacit? genitoriali per "non aver rispettato" quantoviene ritenuto per default dagli ospedali ma non per legge, l'accudimento del minore in ambito ospedaliero.Maria Laura
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07-02-06, 19:09 #11
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Thanked: 15ho bisogno di trovare la Gazzetta con la legge , perchè ho il dubbio che il fatto di non essere ricoverato gratuitamente possa lasciare adito a libera interpretazione e per questo avrei bisogno del testo di legge DA METTERE SOTTOAL NASO DI CHI COMPLICA LA VITA ,che non ho per? trovato su internet , avete consigli?
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08-02-06, 05:57 #12
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Thanked: 5Hai provato a consultare il sito www.handylex.org?
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08-02-06, 07:03 #13
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Thanked: 50Ecco qua...
http://www.avvocatoferri.it/provvec04.html
L'indennit? di accompagnamento non è corrisposta in caso di
ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi.
Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di
ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della
malattia</span> o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di
ricovero di durata non superiore al mese (Corte costituzionale,
sentenza 22-29 aprile 1991, n. 183).
</font>Ed ecco tutta la sentenza...
http://www.cortecostituzionale.it/en...corte/pronunce emassime/pronunce/schedadec.asp?TrmD=&TrmDF=&TrmDD=& amp;TrmM=&Comando=RIC&bVar=true&iPag=8 891&iP agEl=297
Pero e' un caso diverso....continuo a cercare...
</font>
</font>
</font>
Claudio
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08-02-06, 07:17 #14
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Thanked: 50Eurekaaaaaaaaaa
http://www.venetosociale.org/upload/new/img_1073_1.pdf
<br style="font-weight: bold;">La nota ricorda che la Corte di Cassazione (Sentenza 1436/98) ha ribadito che ?il ricovero che comporta sospensione nell?erogazione dell?indennit? di accompa-gnamento è soltanto quello collegato ai casi di lungo degenza o terapie riabilitative, (...)?.
</span>
Claudio
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08-02-06, 07:20 #15
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Thanked: 50http://www.avvocatoferri.it/Giur/980211.html
Questa e' la sentenza della Cassazione, un po' scarna a dire il vero....
Claudio
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08-02-06, 07:53 #16
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Thanked: 15Grazie Claudio,
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08-02-06, 09:55 #17
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Thanked: 1Bravo Claudio!
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08-02-06, 10:48 #18
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Thanked: 5Claudio,
(non ti montare la testa, ora!!!)
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08-02-06, 11:07 #19
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Thanked: 5
comunque se serve...c'è anche il numero della G.U.
Legge 11 febbraio 1980, n. 18<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comffice
ffice" />
"Indennit? di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili."
(Pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1980, n. 44)
Nota bene: si consiglia anche la consulatazione della Legge 21 novembre 1988, n. 508)
<A name=a1>1. </A>Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilit? di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennit? di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1? gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1? gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1? gennaio 1982. Dal 1? gennaio 1983 l'indennit? di accompagnamento sar? equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
La medesima indennit? è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono escluse dalle indennit? di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.(1) (2)
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989 n. 346 (G. U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimit? costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che la cecit? parziale possa concorrere con altre minorazioni allo stato totale di inabilita con diritto, quindi, all'indennit? di accompagnamento
(2) Per l'interpretazione autentica del presente si ricorda che, L. 26 luglio 1984, n. 392 - all'articolo 1 - ha fornito l'interpretazione autentica del presente articolo.
<A name=a2>2. </A>Il Ministro della sanit?, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto (3) la tabella indicativa delle percentuali di invalidit? per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
(3) La citata tabella è stata approvata con D.M. 25 luglio 1980
<A name=a3>3. </A>Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (2), già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennit? di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennit? di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
Il diritto all'indennit? di accompagnamcnto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.
<A name=a4>4. </A>All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Minister del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.http://walter-urticante.blogspot.com
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08-02-06, 11:26 #20
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Thanked: 15grazie ross ,
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