Tweet |
Discussione: Aliquota ridotta madre separata disabile
-
06-02-12, 12:12 #1
- Data Registrazione
- Feb 2012
- Messaggi
- 2
Thanked: 0Aliquota ridotta madre separata disabile
Sono una persona disabile separata e la mia casa rimasta all’ex coniuge è di proprietà al 50%. Nello stesso appartamento vive mio figlio di 19 anni che frequenta l’università e per il quale beneficio delle detrazioni al 50%. Abito in una casa della quale possiedo la nuda proprietà, poiché l’usufrutto è a beneficio di mia madre che allo stato attuale è ricoverata presso una casa di riposo. A tal riguardo vorrei sapere da voi quali sono i miei obblighi e/o agevolazioni ed esenzioni dal punto della tassazione sull’IMU, ovvero la nuova imposta che colpisce gli Immobili.
-
-
06-02-12, 16:47 #2
- Data Registrazione
- Feb 2012
- Messaggi
- 2
Thanked: 0Possibilità di agevolazioni sull'IMU
Premetto che in linea generale non è prevista alcuna specifica agevolazione di legge per i disabili che sono proprietari di una casa adibita ad abitazione principale. Ne deriva quindi che si applicheranno le regole generali previste per l’abitazione principale, con l’aliquota del 4,6 per mille e la detrazione base di 200 €.
In relazione alla possibilità per i disabili di poter usufruire di specifiche agevolazioni sull’abitazione principale, si attende ancora un provvedimento da parte del governo che deleghi ai comuni, attraverso specifiche direttive, la possibilità di applicare una detrazione sulla prima casa per i disabili fino al 50%.
Per quanto concerne il tuo caso il D.L. 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) ha fissato in maniera esplicita che i benefici (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) stabilita per la casa adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze (unità immobiliari che risultano censite alle categoria catastali C/2, C/6 e C/7) si applicano anche alle fattispecie, come quella in trattazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 504/92, ossia il decreto ICI. Tale ultima previsione, infatti, ordina, che il contribuente (soggetto passivo) che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento oppure cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è assegnatario dell’abitazione coniugale, calcola l'imposta dovuta applicando le suindicate agevolazioni in rapporto alla propria quota di diritto, nel caso di specie il 50%.
La medesima previsione di favore, ad ogni modo, si applica a patto che tu ( in qualità di soggetto passivo) non sia titolare del diritto di proprietà oppure di altro diritto reale come l’usufrutto o l’uso, su un immobile adibito ad uso abitativo ubicato nel medesimo Comune ove è posta la casa coniugale.
Nell’ipotesi che ha presentato, la condizione è rispettata, poiché il coniuge non assegnatario della casa coniugale non è proprietario di immobile abitativo, ovvero è soggetto passivo solamente con riferimento all’abitazione coniugale (risoluzione n/DF dell'11/04/2008, paragrafo 3; risoluzione 12/DF del 5/06/2008, paragrafo 5).
Da ciò ne deriva, quindi, che avresti l’opportunità di poter fruire dei benefici stabiliti dalla norma Imu, ossia dell’aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, così come il coniuge assegnatario dell’abitazione coniugale.
-
06-02-12, 21:24 #3
Pur condividendo l'ottimo post di mariosichi, si rendono necessarie le sottoelencate considerazioni normative:
L’art. 13 della Manovra Monti istituisce l’IMU, anticipandola all’anno 2012. La nuova IMU non e’ un decreto legislativo a se stante ma e’ semplicemente un articolo della Manovra (l’art.13, appunto) che, per produrre i suoi effetti , fa riferimento a quasi tutti gli articoli contenuti nel Decreto Legislativo n. 504 datato 30/12/1996 dell’ICI e alle altre Leggi che hanno disposto agevolazioni ai contribuenti in materia di detta imposta. Da tenere presente che detto art.13 della manovra Monti NON ABROGA il decreto dell’ICI n.504 (non avrebbe senso), ne tantomeno abroga l’art.3, comma 56 legge 662 del 23/12/1996 che testualmente recita:
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Anzi, nel testo dell’art. 13 trovate che si da’ facolta’ ai Comuni di applicare anche per l’IMU quello che migliaia di Enti avevavo deliberato per l’ICI, cioe’ il comma precedente che riguarda gli anziani e/o disabili ricoverati e residenti in strutture sanitarie. Di conseguenza la mamma di coltivaleria paghera’ l’IMU come prima casa e con la detrazione prevista per detto immobile in quanto la signora puo’ avvalersi di questa norma, sempre che il Comune la fa sua, la recepisca. Coltivaleria, avendo il possesso al 50%, ma non l’uso, dell’immobile con il coniuge separato (in questa meta’ di abitazione vive suo figlio) , dovra’ versare l’IMU come prima abitazione e con la detrazione prevista per detta categoria. Questa particolare agevolazione al coniuge separato deriva dall’art.1, comma 6, della legge 244/2007 che cosi recita: Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprieta` o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e` ubicata la casa coniugale.
Di conseguenza coltivaleria se non ha altri immobili a lei intestati (quello nel quale vive e’ intestato alla mamma) nello stesso Comune, puo’ legittimamente beneficiare della norma sopra detta, in quanto l’art. 13 dell’IMU non l’ha abrogata.
Viceversa, la norma sulla nuova IMU, ABROGA l’agevolazione della prima casa data in uso gratuito ad un familiare, previsto per l’Ici, dall’Art. 59, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 che cosi recitava:
“considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;”
VERITA\'
""Un uomo e' vivo nella misura in cui puo' comunicare"" - L. Ron Hubbard
-
Informazioni Discussione
Utenti che Stanno Visualizzando Questa Discussione
Ci sono attualmente 1 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 1 ospiti)
Uno sviluppo attivo in Italia che mi piace molto, è fantastico e interessante
Aiutooooo