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Discussione: Informalavoro dipendenti della P.A.
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20-06-05, 08:12 #1
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PREVIDENZA INTEGRATIVA DIPENDENTI DELLA P.A.
Gioved? 9 giugno 2005,si è svoltoun incontro al Ministero del Lavoro sull?attuazione della legge delega 243/2004 in relazione alle tematiche della previdenza integrativa.
Per la parte pubblica era presente il Ministro, On. Maroni, e il sottosegretario, On. Brambilla. Il ministro Maroni ha subito precisato che non era in grado di fornire alcuna bozza del decreto attuativo e che l?avrebbe consegnata alle parte sociali, per il necessario confronto, solo dopo l?approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri. Ha, inoltre, affermato che il testo verr? da Lui predisposto nei prossimi giorni e che le indiscrezioni giornalistiche circolate in questi giorni non erano attendibili.
Entrando nel merito, ha preliminarmente informato che:
<UL style="MARGIN-TOP: 0cm; MARGIN-BOTTOM: 0cm" =disc>
<LI =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify">la questione di riportare alla COVIP le competenze in relazione alla previdenza integrativa era risolta con la presentazione di un emendamento già presentato al Senato;
<LI =Msonormal style="TEXT-ALIGN: justify">doveva, invece, essere risolto tra il Ministero del Welfare e quello dell?Economia il problema del trattamento fiscale. Ha precisato che, ovviamente, per Lui bisognava favorire al massimo anche tramite la leva delle agevolazioni fiscali la previdenza integrativa, mentre il Suo collega dell?economia aveva, ovviamente, il problema delle minori entrate e maggiori spese. Si è detto fiducioso e sicuro di trovare un punto di incontro. </LI>[/list]
Il Ministro ha poi affermato che:
1) si era convinto, nella stesura del testo, di centrare i meccanismi di conferimento del TFR, in relazione al silenzio-assenso, sull?accordo delle parti sociali (sindacato-datori di lavoro) pur avendo ben presente che esistono altri soggetti istituzionali interessati quali le Regioni con cui ha già avviato un confronto;
2) vuole tenere come ?assolutamente residuale? il fondo INPS, il più vicino possibile allo 0%, ma ha precisato che per raggiungere questo risultato sar? determinante l?attivit? delle parti sociali e agire sui tempi e sull?informazione;
3) la delega scade il 6 ottobre e che non intende prorogarla dato che ci sono ampiamente i tempi tecnici per l?approvazione definitiva del decreto attuativo. Ha precisato che intende completare l?iter, comprensivo del passaggio parlamentare, entro la fine di settembre;
4) quello che ha definito il ?semestre bianco?, cioè il periodo previsto per il silenzio-assenso da parte del lavoratore, dovr? partire dopo un tempo breve, ma necessario e sufficiente per fornire ai lavoratori una informazione istituzionale compiuta e corretta tale da renderli edotti di ciò che avverr? in relazione alla previdenza complementare. In relazione a questo, ha proposto l?attivazione di un tavolo tecnico dove concordare modi, forme e contenuti della comunicazione, da attivare subito dopo l?approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri;
5) vi è un nodo molto difficile da sciogliere relativo ai criteri compensativi per le imprese, non tanto per il maggior costo per le stesse per finanziarsi, ma per la facilit? di accesso al credito in particolare per le piccole e medie imprese. Ha informato di aver avviato un dialogo con l?ABI per cercare di ottenere un ?accesso automatico? al credito pari all?entit? di TFR trasferito ai fondi, garantendo la costituzione di un ?fondo di garanzia? per una copertura sostanziale dei rischi da parte delle banche. Ha precisato che, per ora, non si è raggiunto un accordo in questa direzione perchè l?ABI rivendica comunque l?autonomia nella concessione dei crediti. Ha, quindi, concluso affermando che spera che l?ABI possa fare questo piccolo/grande sforzo ma che, diversamente, si dovranno cercare altre strade.
Nel concludere il suo intervento, l?On. Maroni ha sintetizzato e riepilogato i tempi previsti: prossima approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in prima lettura, subito dopo l?apertura del confronto con le parti sociali sull?articolato e attivazione del tavolo tecnico per l?informazione, come avvenuto per il decreto attuativo della legge Biagi, contemporaneamente il Parlamento proceder? alla formulazione del previsto parere, infine ritorno entro fine settembre in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Dai primi giorni di ottobre avvio della campagna di informazione istituzionale per avere almeno tre mesi prima dell?inizio della decorrenza dei sei mesi per il silenzio-assenso che partiranno dal 1? gennaio 2006. Nel chiudere il Suo intervento il ministro ha affermato che l?approvazione in prima lettura da parte del Consiglio dei Ministri non deve essere intesa come ?chiusura del testo?, ma che questo serve per consentire l?avvio del confronto in un dialogo aperto che potr? contribuire, se necessario, a modificare anche profondamente l?ipotesi di decreto per migliorarlo nell?interesse dei lavoratori.
BASTIANO (b.d.s.)
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20-06-05, 08:20 #2
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NOTA OPERATIVA DELL' INPDAP
NOTA OPERATIVA N. 11
OGGETTO: L?opzione per il TFR : istruzioni e modalit? operative
Con la presente nota operativa si forniscono le prime indicazioni ed istruzioni circa le modalit? dell?opzione del TFR per i dipendenti pubblici che aderiscono ad un fondo di previdenza complementare.
La descrizione degli adempimenti operativi tiene conto della normativa vigente alla data di emanazione della presente nota. Normativa che sar? interessata dalle novit? introdotte dalla legge del 23 agosto 2004, n. 243, solo dopo che saranno stati emanati i decreti legislativi di attuazione delle deleghe in materia, contenute nella citata legge.
1. NORME DI RIFERIMENTO Si richiamano, di seguito, le principali disposizioni in materia di previdenza complementare nel pubblico impiego. Sia la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 sia il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (d'ora innanzi richiamato per brevit? come decreto), di attuazione della delega, che hanno introdotto la disciplina delle forme pensionistiche complementari prevedono, tra i destinatari di queste forme, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'art. 3, comma 2, del decreto ha previsto che l'istituzione di fondi pensione a carattere negoziale per i dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro è disciplinato da contratti collettivi di lavoro, pu? avvenire mediante gli stessi contratti collettivi le cui regole sono dettate dal titolo III del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche. I fondi pensione a carattere negoziale dei dipendenti pubblici cosiddetti contrattualizzati, pertanto, possono essere istituiti tramite i contratti collettivi nazionali di comparto ovvero dai contratti di secondo livello ma solo nell'eventualit? in cui a questi ultimi contratti tale materia sia stata demandata in modo esplicito dai contratti collettivi nazionali di lavoro. L'art. 40, comma 3, del Decreto Legislativo 165/2001 dispone, infatti, che la contrattazione di secondo livello nel pubblico impiego si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale. Anche i contratti collettivi di comparto delle Regioni e province Autonome a statuto speciale, titolari della competenza primaria e concorrente rispettivamente in materia di ordinamento del personale e di previdenza complementare, possono prevedere l'istituzione di forme di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.
Nell?art. 8, comma 4, del decreto è precisato che i contributi ai fondi pensione di cui siano destinatari dipendenti pubblici sono definiti in sede di determinazione del trattamento economico ed in conformit? ai principi del decreto.
Nell'ambito dell'armonizzazione dei trattamenti tra lavoratori dipendenti privati e pubblici, la legge 8 agosto 1995, n. 335 (di riforma del sistema pensionistico), all'art. 2, commi 5-8, ha disposto l'estensione del tfr ai dipendenti pubblici anche al fine di consentire a questi lavoratori la possibilit? di devolvere il trattamento di fine rapporto al finanziamento della previdenza complementare. In base alle norme contenute in questa legge i dipendenti pubblici assunti a partire dal 1? gennaio 1996 sarebbero entrati nel regime del trattamento di fine rapporto, come regolato dall'art. 2120 del codice civile. Per gli altri dipendenti pubblici assunti prima del 1? gennaio 1996, il passaggio dai trattamenti di fine servizio (tfs) vigenti (indennit? di buonuscita, indennit? premio di servizio, indennit? di anzianit?) sarebbe avvenuto secondo le modalit? definite dalla contrattazione collettiva, i cui contenuti avrebbero dovuto essere recepiti da un apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, finalizzato a dettare le norme esecutive di attuazione del passaggio. La previsione normativa sull'estensione del tfr rimase, tuttavia, inapplicata fino al 1999.
La complessit? tecnica, oltre ai non secondari effetti sulla finanza pubblica connessi alla sostituzione dei tfs con il tfr, ha concorso a determinare un rallentamento dell? iter che avrebbe dovuto condurre, entro il 30 novembre 1995, alla definizione delle modalit? applicative del citato art. 2 della legge n. 335. Per queste ragioni, sono intervenute, successivamente, norme che hanno legato direttamente l'estensione del tfr alle trattative per l'istituzione della previdenza complementare e, a questo scopo, le stesse norme hanno disposto stanziamenti specifici per il finanziamento dei fondi pensione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L?art. 59, comma 56, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire l'adesione ai fondi pensione, ha previsto la possibilit? di optare per il trattamento di fine rapporto in luogo del trattamento di fine servizio e di poter beneficiare, contestualmente, di un'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1,5%, calcolata sulla base utile per i trattamenti di fine servizio, da destinare al finanziamento della previdenza complementare. Con l'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 si è poi provveduto a stanziare 200 miliardi di lire annui per il finanziamento della previdenza complementare e si è demandata alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri e delle modalit? di passaggio al tfr (compresi quelli relativi all'opzione, alla permanenza in regime di tfs e all'adeguamento della struttura retributiva e contributiva, fatta salva l'invarianza della retribuzione netta), diversamente da quanto originariamente previsto dalla legge n. 335/95 che estendeva il tfr in modo generalizzato a tutti i dipendenti. Sulla base dei criteri indicati nell'art. 26 della legge n. 448/1998, il 29 luglio 1999 è stato stipulato un accordo quadro tra l'Aran e le organizzazioni sindacali (d'ora innanzi richiamato per brevit? come accordo quadro) al fine di estendere ai dipendenti pubblici la previdenza complementare ed il tfr.
L'accordo, secondo quanto previsto dall?art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998, è stato recepito dal Dpcm 20 dicembre 1999 (d'ora innanzi richiamato per brevit? come Dpcm). In base all'accordo quadro ed al Dpcm è stato stabilito, tra l'altro, che tutti i lavoratori assunti a partire dalla data di entrata in vigore del Dpcm stesso (30 maggio 2000) sarebbero passati al tfr, mentre per i dipendenti assunti prima di tale data ed in regime di tfs, il passaggio al tfr sarebbe stato contestuale e subordinato all'adesione ad un fondo pensione negoziale. Disposizioni successive hanno modificato alcuni elementi del quadro normativo scaturente dall'accordo quadro e dal Dpcm. Si tratta delle norme contenute nel decreto legge del 24 novembre 2000, n. 346 (decaduto senza essere convertito in legge ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e soprattutto dell' art. 74 della legge n. 23 dicembre 2000, n. 388. Queste disposizioni hanno spostato alcuni termini relativi all'estensione del tfr (in particolare per i dipendenti a tempo 4 indeterminato, tale termine è stato fissato al 1? gennaio 2001) ed hanno incrementato i finanziamenti (a 300 mld di lire annui più ulteriori 100, una tantum, per le spese di avvio dei fondi) a favore della previdenza complementare, stabilendo, altresò la loro finalizzazione a copertura del contributo a carico delle amministrazioni statali datrici di lavoro per i propri dipendenti iscritti ai fondi. Queste novit? sono state successivamente recepite nel Dpcm 2 marzo 2001 che ha modificato, in alcune parti, il Dpcm 20 dicembre 1999, precisando le funzioni dell'Inpdap nell'ambito del ruolo già assegnato dalle norme di legge e, infine, indicando i criteri di riparto delle risorse stanziate annualmente per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici. Le funzioni dell?Inpdap possono essere così sintetizzate: è accantonamento figurativo ed erogazione del tfr; è accantonamento e conferimento ai fondi pensione delle quote figurative di tfr destinate a previdenza complementare; è riparto delle risorse stanziate per la previdenza complementare; è versamento ai fondi pensione dei contributi gravanti sulle amministrazioni dello Stato, datrici di lavoro. Quanto finora descritto riguarda i dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire il personale cosiddetto contrattualizzato. Il personale pubblico il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato da norme di legge (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, docenti e ricercatori universitari, personale appartenente alle carriere prefettizie e diplomatiche, personale delle Camere del Parlamento e della Segreteria della Presidenza della Repubblica) non è interessato dalla disciplina introdotta dall'accordo quadro e dal Dpcm. Per questi dipendenti, pertanto, non c'è stato il passaggio al tfr, continuando a trovare applicazione la disciplina dei tfs. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto, l'istituzione di forme pensionistiche complementari pu? avvenire in virt? di norme modificative dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. Parzialmente differente è la posizione del personale dei comparti difesa e sicurezza (appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia civile e militare). Anche per questo personale non trovano applicazione n? l'accordo quadro n? il Dpcm e, tuttavia, l'art. 26, comma 20 della legge n. 448/1998 ha previsto che, in base alle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si potr? definire la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2, commi da 5 a 8, della legge n. 335/1995 e l'istituzione di forme pensionistiche complementari. Un'altra situazione particolare è quella dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche a carattere locale delle Province autonome di Trento e Bolzano che pu? iscriversi al fondo pensione complementare Laborfonds.
Al personale dipendente da alcune di queste amministrazioni (Regione Autonoma 5 Trentino Alto Adige, Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Azienda sanitaria locale del Trentino, Amministrazione scolastica della Provincia di Trento) si applica il Dpcm. Per il personale, invece, delle Province di Trento e Bolzano e degli enti collegati trovano applicazione le norme previgenti al Dpcm. In particolare questo personale è riguardato, rispettivamente, dalle leggi della Provincia di Trento del 3 febbraio 1997, n. 2 e del 31 dicembre 2000, n. 1 e dalle leggi della Provincia di Bolzano del 3 maggio 1999, n. 1 e dell'8 aprile 2004, n. 1 . Queste leggi, in forza della competenza legislativa concorrente di cui dispongono le due Province in materia di ordinamento del personale, hanno stabilito il passaggio dal tfs al tfr per i dipendenti in parola, in attuazione dell'art. 2, commi 5-8, della legge n. 335/1995 prima che intervenisse il Dpcm. Queste leggi provinciali prevedono che le amministrazioni interessate, conservando l'iscrizione all'Inpdap per il proprio personale, per il quale continuano a versare la contribuzione all'Istituto, erogano il tfr cosiddetto provinciale. Questa prestazione si configura come istituto a carattere ibrido in quanto ai lavoratori viene liquidato, in base all'art. 2120 del codice civile, il tfr da parte del datore di lavoro e non dall'Inpdap. L'Inpdap, tuttavia, in base alla normativa previgente al Dpcm, continua a liquidare le prestazioni di fine servizio non al lavoratore ma all'ente datore di lavoro, per effetto di un mandato alla riscossione rilasciato dal lavoratore stesso. Restano fermi gli obblighi contributivi nei confronti di Inpdap in base alla disciplina delle indennit? premio di servizio. Il quadro normativo di riferimento pu? essere completato con il richiamo di due atti di normazione secondaria. Si tratta del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 24 giugno 2003 (pubblicato nella G.U. del 7 luglio 2003) e del Dpcm 2 maggio 2003 (pubblicato nella G.U. del 30 agosto 2003). Con il primo decreto, relativo ai requisiti di professionalit? dei componenti dei Consigli di amministrazione dei fondi, è stata data, tra l'altro, la possibilit? alla pubblica amministrazione di nominare come componenti di parte datoriale anche persone che abbiano svolto per almeno un triennio funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici. Il Dpcm 2 maggio 2003, individua, invece, i soggetti competenti a designare per la parte datoriale le rappresentanze nei primi organi dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni statali o che accorpino, oltre al personale statale, anche quello dipendente da amministrazioni diverse dallo Stato. Il quadro delineato potrebbe subire rilevanti modifiche per effetto delle norme di legislazione delegata che saranno emanate per dare attuazione alla legge del 23 agosto 2004, n. 243 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria".
2. IL TFR E L'OPZIONE
Come è stato evidenziato, poich? il trattamento di fine rapporto
costituisce una voce fondamentale di finanziamento della previdenza
complementare secondo la disciplina vigente, si è resa necessaria l'estensione
del tfr anche ai dipendenti pubblici. Si analizzano, ora, gli effetti prodotti da
questa estensione che non ha interessato tutto il personale ma solo una parte
di esso. Per la parte rimanente il passaggio avviene all'atto dell'adesione ad un
fondo pensione di previdenza complementare. Si sottolinea che il passaggio al
tfr, anche mediante opzione, non comporta il venir meno del principio della
volontarietà dell'adesione alle forme di previdenza complementare.
2.1 Il personale in regime di tfr
Sono in regime di tfr:
? i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in corso o
successivo al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del Dpcm);
? i dipendenti assunti a tempo indeterminato per la prima volta presso una
pubblica amministrazione successivamente al 31 dicembre 2000;
? i dipendenti assunti a tempo indeterminato presso pubbliche
amministrazioni successivamente al 31 dicembre 2000, anche se non per
la prima volta, purch? ci sia stata soluzione di continuit? (almeno 1 giorno di
intervallo) rispetto a precedenti rapporti di lavoro (a tempo indeterminato)
con pubbliche amministrazioni, iscritte all'Inpdap, con riferimento ai quali il
lavoratore rientrava nel regime tfs; in altri termini, se un lavoratore ha
cessato il servizio prima o dopo il 31 dicembre 2000 e viene riassunto dopo
un intervallo di tempo di almeno 1 giorno e in periodi successivi al 31
dicembre 2000 presso pubbliche amministrazioni rientra comunque nel
regime tfr, anche se, con riferimento al precedente rapporto di lavoro,
rientrava nel regime tfs.
Per questi lavoratori l'Inpdap provvede ad accantonare figurativamente
ed a liquidare, alla cessazione dal servizio, il trattamento di fine rapporto
secondo quanto disposto dall'art. 2120 del codice civile. Le quote di
accantonamento annuale sono determinate applicando l'aliquota del 6,91%
con riferimento alle voci retributive indicate nell'art. 4 dell'accordo quadro, di
seguito elencate:
? l'intero stipendio tabellare;
? l'intera indennit? integrativa speciale;
? la retribuzione individuale di anzianit?;
? la tredicesima mensilit?;
? gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo del tfs.
Ulteriori voci retributive possono essere considerate utili dalla
contrattazione collettiva di comparto. In tal caso il relativo contributo dovr?
essere rideterminato per effetto dell?art. 4, comma 2, dell?accordo quadro
nazionale del 29 luglio 1999. Per i lavoratori dipendenti del settore privato
l'aliquota di computo nominale è pari al 7,41% della retribuzione di riferimento.
L'aliquota di computo effettiva, tuttavia, ?, in linea di massima, pari al 6,91%
(come per i pubblici) poich? sconta il versamento dello 0,50% quale contributo
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, ai sensi dell'art. 3 della legge
29 maggio 1982, n. 297.
2.2 Il personale in regime tfs
Sono in regime di tfs i dipendenti assunti a tempo indeterminato prima
del 1? gennaio 2001, ovvero assunti anche dopo ma senza soluzione di
continuit? rispetto a precedenti servizi presso pubbliche amministrazioni che
già rientravano nel regime tfs.
? in regime di tfs anche il personale assunto a tempo indeterminato
anteriormente al 1? gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici e con
decorrenza economica successiva al 31 dicembre 2000.
Gli insegnanti di religione, titolari di un contratto di lavoro rinnovato
annualmente, per la particolarit? della posizione giuridica rivestita, se già iscritti
ai fini tfs conservano tale iscrizione. Se questo stesso personale risulta
assunto dopo il 31 dicembre 2000 è in regime di tfr.
Il personale in regime tfs, prima individuato, transita nel regime del tfr,
attraverso l'opzione che si perfeziona, come si vedr? poco oltre, mediante la
sottoscrizione della domanda di adesione al fondo pensione.
Come precisato nella informativa Inpdap del 5 agosto 2003, si ricorda
che il riscatto di periodi valutabili ai fini del tfs pu? essere esercitato solo prima
dell'adesione ad un fondo pensione complementare perchè tale facolt? ?
preclusa una volta che il tfs si è trasformato in tfr.
2.3 L'opzione per il tfr
La facolt? di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio
in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come già ricordato, dall'art. 59,
comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo
di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i
dipendenti pubblici.
La disciplina dell'opzione è stata, per?, dettagliata dall'art. 1 del Dpcm.
In base a questa norma, l'opzione avviene mediante la sottoscrizione del
modulo di adesione al fondo pensione ed ?, pertanto, strettamente connessa e
non separabile rispetto all?adesione stessa. In altre parole, non è possibile
optare per il tfr senza aderire al fondo e, viceversa, non è possibile aderire al
fondo se non si esercita l'opzione per il tfr in tutti quei casi in cui il lavoratore
sia in regime tfs.
Ancora una volta si sottolinea che l'adesione ad un fondo pensione, a
maggior ragione quando determina la trasformazione del tfs in tfr, rimane un
atto volontario. Va rilevato che il termine per l?esercizio dell?opzione per
l?iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001, dall?articolo 2,
comma 3, dell?accordo quadro, è stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del
18 dicembre 2001, salvo successive proroghe che potranno essere disposte
dalla contrattazione collettiva.
Anche se l'art. 1 del Dpcm, così come formulato, non sembrerebbe
richiedere una dichiarazione specifica per l'esercizio dell'opzione, per una
maggiore trasparenza si stima opportuno prevedere una formale presa d'atto
da parte del lavoratore. A questo proposito l'Istituto ha predisposto il testo di un
apposito quadro (allegato alla presente nota) che è messo a disposizione dei
fondi pensione affinch? possa essere inserito nel modulo di adesione. In
questo quadro sono richiamate le conseguenze dell'adesione circa la
trasformazione del tfs in tfr ed è richiesto al lavoratore di apporre la propria
firma anche su questa parte.
Si segnala, in proposito, che il Fondo pensione complementare Espero,
accogliendo la proposta dell'Inpdap ha già inserito il quadro in questione nel
modulo di adesione rispetto al quale la Covip non ha sollevato rilievi avendo
verificato la rispondenza di questo documento e della scheda informativa alla
normativa vigente ed allo schema generale definito dalla Commissione stessa.
Nei casi in cui è rilevabile che il lavoratore, aderendo al fondo pensione,
abbia optato per il Tfr, pur avendo omesso di compilare e sottoscrivere il
quadro del modulo di adesione relativo all?opzione, la sottoscrizione della
sezione pu? essere chiesta al lavoratore e, successivamente acquisita,
utilizzando il modulo che riporta la sola sezione relativa all?opzione, riprodotta
secondo il fac simile contenuto nell?allegato alla presente nota. Per segnalare
la mancanza della firma nella sezione del modulo di adesione relativa
all?opzione e la conseguente richiesta di sottoscrizione da parte del lavoratore,
si pu? usare il modulo a scelta multipla di segnalazione delle anomalie allegato
nella nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5.
L'opzione determina la trasformazione del tfs in tfr con effetto dalla
data di sottoscrizione della domanda di adesione.
In linea di massima, compatibilmente con le disposizioni stabilite dagli
statuti dei fondi, la data di sottoscrizione coincider? con:
? la data di apposizione della firma da parte del rappresentante
dell'amministrazione; la domanda è produttiva di effetti, infatti, solo se
sottoscritta dal datore di lavoro;
? la data di sottoscrizione da parte del lavoratore, nel caso in cui manchi
la data di sottoscrizione da parte dell'amministrazione ovvero se questa
stessa data fosse anteriore alla data della firma del lavoratore;
? la data di ricevimento del modulo indicata dal fondo, in caso di
mancanza di tutte le date di riferimento per le sottoscrizioni (datore di
lavoro e lavoratore).
? bene ribadire che gli statuti dei fondi pensione possono prevedere regole
diverse di cui si deve tenere conto. Il fondo Pensione complementare Espero,
infatti, ha assunto come unico criterio il primo (data di sottoscrizione da parte
dell?amministrazione), come precisato nella nota operativa del 25 marzo 2005,
n. 5 .
Si tenga presente, infine, che la data di sottoscrizione non pu?
comunque essere antecedente alla data di inizio dell?operativit? del fondo.
Si ravvisa, pertanto, l'opportunit? che la scheda informativa ed il
modulo di adesione:
? contengano indicazioni ed appositi campi relativi alla data di sottoscrizione
del modulo che identifica quella dell'opzione;
? prevedano, per quanto possibile, la coincidenza tra la data di
sottoscrizione apposta dal lavoratore e quella apposta dal datore di lavoro.
Va precisato, inoltre, che per quei dipendenti pubblici ai quali si applica
il Dpcm e che si sono iscritti ai fondi pensione negoziali prima del 30 maggio
2000 (potrebbe essere il caso, per esempio, del fondo pensione Laborfonds),
l?opzione decorre comunque dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del
Dpcm istitutivo del tfr per i dipendenti pubblici.
L'Inpdap effettua il computo del tfs maturato fino alla data di
sottoscrizione dell?opzione e lo rivaluta, ai sensi dell?art. 2120 del codice civile,
unitamente alle quote di tfr, maturate successivamente alla data di opzione e
che non sono destinate a previdenza complementare.
Le quote di tfr destinate a previdenza complementare sono
accantonate con la stessa decorrenza valevole per le altre componenti della
contribuzione al fondo pensione (contributi a carico del datore di lavoro e del
lavoratore) secondo le regole del fondo. Pertanto, se lo statuto del fondo
prevede che la contribuzione decorre con effetto differito rispetto alla data di
adesione, le quote di tfr maturate dopo la sottoscrizione della domanda
entrano integralmente nel montante del tfr fino all'avvio della contribuzione,
data a partire dalla quale una parte delle quote stesse sono destinate a
previdenza complementare.
Per i dipendenti iscritti all?Inpdap che hanno esercitato l'opzione, ?
prevista un?ulteriore quota per la previdenza complementare, pari all'1,5% della
base contributiva utile ai fini del tfs.
? opportuno ribadire che, ai fini della corretta individuazione del regime
di appartenenza (tfs o tfr), il criterio guida è costituito dal tipo di contratto e
dalla data di assunzione relativi al rapporto di lavoro in corso, se costituito con
soluzione di continuit? o meno rispetto a precedenti rapporti sempre presso
pubbliche amministrazioni iscritte all'Inpdap.
A questo criterio guida (descritto nei punti. 2.1 e 2.2), gli enti insieme
con il lavoratore interessato dovranno fare riferimento per verificare
l?appartenenza al regime tfs o tfr e, conseguentemente, se va sottoscritta o
meno la parte del modulo di adesione relativa all'opzione.
Per quanto riguarda gli adempimenti e le modalit? operative relativi
all?acquisizione, da parte delle sedi provinciali Inpdap, dei moduli di adesione
(o di eventuale documentazione successiva) contenenti la manifestazione
dell?opzione, si fa rinvio alle indicazioni fornite nella nota operativa del 3
dicembre 2004, n. 15.
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
f.to Luigi Marchione
Circolari e informative già emanate contenenti riferimenti all'estensione del tfr e alla previdenza complementare per i dipendenti pubblici:
- Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1? agosto del 2002)
- Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non modificate dalla circolare n. 30 del 1? agosto del 2002)
- Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1
- Circolare del 12 marzo 2001, n. 11
- Nota del 23 maggio 2001, n. 1573
- Informativa del 31 maggio 2001, n. 414
- Circolare del 21 giugno 2001, n. 1652
- Informativa del 12 ottobre 2001, n. 562
- Informativa del 19 marzo 2002, n. 7
- Circolare del 1? agosto 2002, n. 30
- Informativa del 18 marzo 2003, n. 5
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 7
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 16
- Informativa del 7 luglio 2003, n. 9
- Informativa del 5 agosto 2003, n. 12
- Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59
- Nota del direttore generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277
- Nota operativa del 3 dicembre 2004, n. 15
- Nota operativa del 25 marzo 2005, n. 5
- Nota operativa del 29 aprile 2005, n. 9 .
FONDO PENSIONE???
La presente dichiarazione va resa in sede di compilazione del modulo di adesione al fondo pensione
???????????????..
Va resa successivamente in quei casi in cui, pur dovuta, risulti omessa nel modulo di adesione sottoscritto e consegnato al
fondo ed all'Inpdap.
OPZIONE PER IL PASSAGGIO DAL REGIME DI TFS A QUELLO DI TFR
Dichiarazione per l?esercizio della opzione (di cui all? art. 59, co.56, della legge n. 449/97,ddell?art. 2,commi 2 e 3 dell?Accordo quadro nazionale in materia di TFR e Previdenza complementare per i dipendenti pubblici, dell?art. 1, co. 1, del DPCM 20.12.1999 e successive integrazioni) per il personale in servizio a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione al 31.12.2000.
Il sottoscritto/a??????????????????????????????????
????????.??..
Nato/a?????????????????(pr?..)
(Stato)????????????..il????????????.
Codice fiscale ----------------------------------------------------
RICEVUTA LA SCHEDA INFORMATIVA E LO STATUTO E DOPO AVER VISIONATO LA
FONTE ISTITUTIVA, E? CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL?ART. 59, CO. 56 DELLA
LEGGE 449/97 LA SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI ADESIONE AL FONDO
PENSIONE??????????. COMPORTA L?APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI TFR E PERTANTO
O P T A
PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN SOSTITUZIONE DEL TRATTAMENTO
DI FINE SERVIZIO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI IN SERVIZIO AL 31.12.2000.
FIRMA??????????????????????????????..
Felice pensione a tutti ( BASTIANO bds )Edited by: BASTIANO-B.d.S.
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21-06-05, 06:54 #3
- Data Registrazione
- Jun 2005
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- 61
Thanked: 0<TABLE>
<T>
<TR>
<TD =titoloprincipalescheda>
ATTIVITA' SOCIALI
CENTRI VACANZE IN ITALIA</TD></TR>
<TR>
<TD =normalscheda>
Cosa fornisce la prestazione
Soggiorni in Italia presso localit? marine e montane per minori ai quali viene assicurato alloggio, vitto, svolgimento di attivit? sportive, ricreative e gite presso localit? di particolare interesse storico, culturale e turistico.
Tali servizi vengono affidati attraverso appalto concorso a qualificati operatori specializzati nelle tipologie di soggiorno oggetto del bando di gara.
Chi ha diritto alla prestazione
Gli orfani e figli di iscritti all'INPDAP, in servizio o in quiescenza, di età compresa tra i 7 anni compiuti e i 12 anni non compiuti, bisognosi di cure climatiche.
Sono equiparati agli orfani, ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, i figli degli iscritti capo famiglia dispensati dal servizio per infermit? che comporti assoluta e permanente inabilit? a ogni proficuo lavoro; sono equiparati ai figli legittimi i legittimati, gli adottati, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonch? i minori legalmente affidati.
Come si ottiene la prestazione
L'ammissione al soggiorno viene effettuata, a seguito di pubblicazione di un bando annuale, sulla base di graduatorie nazionali suddivise tra localit? marine e montane. Le graduatorie sono compilate secondo il criterio della maggiore anzianit? dei minori, con priorit? assoluta in favore degli orfani degli iscritti. E' prevista una riserva di posti, nel limite massimo del 5% della disponibilit? totale, per situazioni particolari, secondo il seguente ordine di priorit?:
<UL>
minore disabile;
figlio di iscritto all'INPDAP, orfano dell'altro genitore;
minore appartenente a nucleo familiare con genitore o fratello affetto da invalidit? superiore al 70%;
minore appartenente a famiglia con almeno 4 figli a carico;
figlio di divorziati o separati, di madre nubile o padre celibe.[/list]
Tali situazioni devono essere rappresentate contestualmente alla domanda di ammissione ed idoneamente documentate.
La domanda di partecipazione, distribuita dagli Uffici Provinciali dell'Istituto e disponibile sul sito INPDAP all'indirizzo www.inpdap.it, deve essere presentata, entro i termini indicati nel bando di concorso, presso la Sede INPDAP territorialmente competente in relazione al luogo di residenza anagrafica dei minore.
L'esito del concorso viene comunicato a mezzo posta a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.
Partecipazione alle spese
La partecipazione ai centri vacanza in Italia è subordinata al versamento di una somma determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ( ISEE ) del nucleo familiare per l'anno 2000, secondo il seguente schema:
<UL>
indicatore ISEE inferiore a 14 milioni: contributo di 75 euro;
indicatore ISEE compreso tra i 14 milioni e i 28 milioni: contributo di 125 euro;
indicatore ISEE superiore a 28 milioni: contributo di 175 euro.[/list]
I suddetti contributi alle spese generali e di trasporto saranno eventualmente restituiti dalle Assicurazioni solo per mancata partenza del minore dovuta a gravi motivi, sulla base di quanto previsto dalle condizioni assicurative di viaggio.
La durata del soggiorno è di 15 giorni ( 14 notti ). La costante presenza di un medico nel centro vacanze e la disponibilit? di appositi locali attrezzati ad uso infermeria garantiscono un primo intervento in caso di necessit?.
Notizie utili
In favore di giovani disabili ospitati presso le strutture saranno predisposte forme di sostegno socio-assistenziale supportate da soggetti specializzati.
L'istituto si riserva la facolt? di annullare l'organizzazione dei programmi previsti qualora motivi contingenti lo rendano necessario e di decidere in ordine alla assegnazione dei turni e delle destinazioni.
Per i minori che, a giudizio insindacabile dell'Istituto, si riveleranno, con il loro comportamento, non idonei alla vita di comunit?, è disposto l'immediato rientro in famiglia.</TD></TR></T></TABLE>
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