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Discussione: I.C.I.
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19-06-05, 06:56 #1
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Thanked: 0
Questo è il modello per la detrazione dall'ici con nuclei con persona disabile
AL COMUNE DJPALESTRINA
UFFICIO ICI
.~"..~~~~~~.::r.;~,,-m,~:;,~;?-~~~~~~~~~~~~~-'O ;,;-ar,=,
I.C.a. 2004 - COMUNICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE PER
L'ABITAzIoNE PRINCIPALE PER NUCLEI FAMILIARICON UN DISABILE
IlJtasottoscdttola nato/a
a n_'--1- residente a
in ViaJPiazza n. TeL
C.F. h :J
DICHIARA
(ai sensi del DPR il. 445 del.2811212000 - Testo Unico Documenlazione Amministrativa) CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA' PENALE IN CASO DI fALSE DICHIARAZIONI O ATIESTAZ10NI DI FATTI NON PtU'
RISPONDENTI A VERITA'.
. di essere soggeUo passivo (pieno proprietario, usufruUuario. ecc) dell'unit? immobniare sita in
ParticeUa
Via
Rendita
-..' -
" adibita ad abitaziO-ne"j}iincipaie; . . che nel proprio nucleo familiare è presente una persona disabile con invalidit? superiore al 75%
(SigJra natola
il I I C.E. C
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] ); ed a tal fine alleg~ apposita
certificazione nlasciata dalla competente Autor?l?; . . che il reddito imponibile totale annuo del proprio nucleo familiare, inclusi i redditi sOQQetti a ritenuta alla
fonte o comunque non compresi n~lIa dichiarazione annuale dei redditi 2003. non supera
?19.000,OO. A tal fine allega -copia dell'ultima dichiarazione dei redditi d? tutti i componenti del nucleo
familiare;
E nel contempo. COMUNICA.
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale I.C.! (modfficato con delibera di C.C. n"21 deJ 25/03/2003 ) di
applicare, per l'anno 2004, la detrazione per l'abitazione principale pari ad è 516,00.
Palestrina, l?
Vista la firma apposta in mia presenza
11Responsabile del ServrZioFinanzjario
FIRMA DEL DICHIARANTE
fV:
. distinta. in Catasto al Foglio
Sub Categoria Classe-
Percentuale di possesso eventuale conUtolareAvanti sempre avanti! viviamo con lo sguardo volto al futuro, non soffermiamoci sul passato. Avanzare sempre questa è l\'essenza della vita!!! rosi
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19-06-05, 09:39 #2
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Thanked: 15non in tutti i Comuni l'esenzione o comunque una riduzione per il pagamento dell'ICI è possibile, tra l'altroil modulo che hai postato è riferito all'anno 2004, saluti,marina
la felicità non è avere il meglio di tutto ma trarre il meglio da tutto quello che si ha!
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20-06-05, 05:11 #3
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Thanked: 0E allora spiegami Marina, perchè a me ogni tanto qualcuno mi dice: ma lo spevi che .......... dimmi visto che sei informata c'è un sito dove pescare le leggi ed i diritti? Qui non ci dice niente nessuno, ogni tanto, come ti dicevo scopro qualcosa Grazie
Avanti sempre avanti! viviamo con lo sguardo volto al futuro, non soffermiamoci sul passato. Avanzare sempre questa è l\'essenza della vita!!! rosi
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20-06-05, 06:30 #4
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Thanked: 0sapete a roma come funziona?
fabiana
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20-06-05, 08:45 #5
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Thanked: 15A Roma fabiana per quanto ne so c'è l'agevolazione per i nuclei con una persona disabile, vai sul sito della tua Citt? e troverai sicuramente una pagina di cui si parla di ICI e le relative aliquote, per? fai in fretta che i tempi stringono, saluti,marina
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20-06-05, 08:52 #6
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Thanked: 15
ai ragione renge l'informazione è sempre troppo carente, in tutti i campi, sembra quasi che le leggi vengano fatte per "farsi belli" di fronte ad altri comuni o regioni , oppure per agevolare pochi, sarebbe così semplice inviare le normative alle assistenti sociali, ma si vede che non è così scontato ,non c'è un luogo assoluto dove trovare le leggi ma bisogna aver voglia e tanto tempo per "spulciare"ovunque, è necessario sapere per? quello che è nazionale e quello che compete a regione, provincia o comune, nel caso dellICI il referente è il Comune, la legge 328/2000 ha dato facolt? ai Comuni se vogliono di agevolare i nuclei con componenti disabili, AD esempio qui a Torino da quell'orecchio non ci sentono,ottimo siti x le leggisono
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saluti,marina Edited by: mammamarinala felicità non è avere il meglio di tutto ma trarre il meglio da tutto quello che si ha!
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20-06-05, 09:01 #7
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Thanked: 0a roma si paga il 50%
fabiana
mamma di diletta,diana e daniela
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20-06-05, 09:48 #8
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Thanked: 15
FABIANA NON VORREI CONTRADDIRTI MA QUESTO è QUELLO CHE HO TROVATO SUL SITO DI ROMA ,
Delibera agevolazioni
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<DIV ="istesto">
Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale
Oggetto: determinazione dei requisiti per beneficiare dell'aliquota ICI dell'1 per mille e dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale per l'anno d'imposta 2005
IL RAGIONIERE GENERALE: premesso che
- con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n? 504, è stata istituita, a decorrere dal 1? gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;
- che il Comune di Roma, con deliberazione n? 15 del 28 febbraio 1994, ha stabilito l'applicazione dell'ulteriore detrazione per le unit? immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di alcune categorie di ridotta capacit? contributiva per le quali l'imposta risulterebbe particolarmente onerosa e che tale agevolazione è stata rinnovata negli anni successivi;
- che l'art. 6 del D.Lgs. n.504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n? 662 dispone che l'aliquota deliberata dal Comune possa essere diversificata, ferme restando le misure minima e massima del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
- che l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n? 446, ha dato facolt? ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con la sola riserva di legge relativa alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, risultandone così rimosso il vincolo riguardante l'aliquota minima, di cui alle norme richiamate ai punti precedenti;
- che il Comune di Roma, avvalendosi della facolt? prevista dal citato art. 52 del D. lgs. 446/97, con deliberazione del Consiglio Comunale n? 335 del 21.12.1998 e successive modificazioni, ha adottato il regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49, C. 1, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267
PARERE TECNICO UFFICIO PROPONENTE Visto per la regolarit? tecnico amministrativa PARERE CONTABILE
COPERTURA FINANZIARIA
Parere del SEGRETARIATO GENERALE nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 97, comma 2 della Legge 18/8/2000, n. 267
DIRIGENTE IL RAGIONIERE GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
- che il Comune di Roma, con deliberazione n? 152 del 20-21 dicembre 2001, ha istituito l'aliquota agevolata dell'1 per mille per le unit? immobiliari adibite ad abitazione principale di quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzi condizioni di particolare gravit? e necessit?;
- che con tale deliberazione sono stati fissati i requisiti soggetti ed oggettivi, nonch? i limiti di reddito, per usufruire della predetta aliquota agevolata;
- che il beneficio di tale aliquota ridotta è stato rinnovato con gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi, nonch? con gli stessi limiti di reddito, per gli anni d'imposta 2003 2004;
- che in conseguenza delle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in ordine al sistema di determinazione del reddito delle persone fisiche, nonch? delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, in ordine all'introduzione della revisione della disciplina dei rapporti di lavoro, con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 24 e 25 gennaio 2005, di approvazione delle aliquote ICI da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle detrazioni ai fini dell'ICI per l'anno 2005, è stato rinviato ad un successivo provvedimento l'individuazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonch? dei limiti di reddito, per beneficiare dell'aliquota ridotta dell'1 per mille e delle ulteriori detrazioni;
- che al fine di evitare le distorsioni inevitabilmente derivanti dai nuovi criteri dispositivi di determinazione del reddito imponibile in ulteriore evoluzione nel corso del corrente anno d'imposta 2005 è opportuno individuare valori reddituali che tengano conto del diverso ammontare degli oneri deducibili e dell'incidenza della prima abitazione in analogia con le modalit? di determinazione del reddito ai fini dell'applicazione delle addizionali comunali e regionali;
- che pertanto si rende necessario integrare la suddetta deliberazione con i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonch? con i limiti di reddito, che risultino più aderenti alle modifiche normative introdotte, mantenendo inalterato il principio del sostegno delle fasce sociali più deboli e quindi introducendo una apposita disposizione di salvaguardia dei benefici già acquisiti;
- che gli adeguamenti delle condizioni soggettive ed oggettive previste dal presente provvedimento non comportano variazioni ai fini delle previsioni di entrata contenute nel bilancio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n? 16 del 24-25 gennaio 2005;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Tenuto conto di quanto riportato in premessa delibera di integrare e modificare la delibera del Consiglio Comunale n.15 del 24 e 25 gennaio 2005, nel modo che segue.
1) Di inserire nella lettera E della sopra citata delibera n? 15/2005 al posto delle parole "in possesso dei requisiti successivamente determinati con apposito provvedimento" il testo che segue.
"In possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare non sia superiore a quello individuato nella Tabella A allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressivit? del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
2) Di inserire al punto 2 della sopra citata delibera n? 15/2005, al posto della frase "successivamente determinati con apposito provvedimento" il seguente testo:
"indicati di seguito:
a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata, di donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D. Lgs.181/2000 al 1? gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta ICI;
b) presenza al 1? gennaio dell'anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell'indennit? di mobilit?, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilit?;
d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1? gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60? anno di età;
e) presenza di uno o più figli minori;
f) presenza di uno o più diversamente abili, con invalidit? non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n? 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n? 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidit?, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti Organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n? 276 di attuazione della legge delega n.30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore a 2840,51 è nell'anno di imposta
In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I. complessivamente superiore a euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta;
i) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I, non sia superiore a quello individuato nella tabella B allegata e parte integrante del presente provvedimento, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare . Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressivit? del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
Ai fini di cui ai precedenti punti nn.1 e 2 lettera f):
a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia."
3) Di inserire al punto 3 della sopra citata delibera al posto della frase "individuati con successivo provvedimento" il seguente testo.
"di cui al punto 2 e dichiarando altresò:
a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilit? dell'ulteriore detrazione;
b) l'elenco dei componenti il nucleo familiare;
c) l'indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilit?, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f)
d) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressivit? del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c)
Per i casi di cui al punto 2 della lettera f) dovr? essere allegata idonea certificazione".
4) Di modificare il punto 6 nel modo seguente:
I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali,.come riportati nelle tabelle A e B allegate e parti integranti del presente provvedimento. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressivit? del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
Tabella A
Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare (*) per accedere all'aliquota ridotta dell'1 per mille, con ulteriore detrazione di euro 154,94
Numero componenti nucleo familiare Limiti ordinariFamiglia con disabile
1 componente&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro4.680,00&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;7.960,00
2 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro7.340,00&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;12.485,00
3 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro9.570,00&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;16.230,00
4 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro 11.500,00&am p;nb sp;19.560,00
5 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro 13.370,00&nb sp;22.680,00
6 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro14.980,00& amp; nbsp;& amp; nbsp;25.490,00
piu' di 6 componenti + 1.670,00 per ogni ulteriore componente 25.490,00
(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressivit? del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
Tabella B
Limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare(*) per accedere all'ulteriore detrazione dell'ICI di euro 154,94
Numero componenti nucleo familiare Limiti ordinari Famiglia con disabile
1 componente&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro12.115,00& amp; nbsp;& amp; nbsp;21.805,00
2 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro12.2 00,00& amp; nbsp; 21.960,00
3 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro14.8 20,00& amp; nbsp;24.340,00
4 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro17.8 40,00& amp; nbsp;29.390,00
5 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro 20.700,00&am p;nb sp;34. 020,00
6 componenti&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;&a mp;n bsp;euro 23.200,00&am p;nb sp; 34.020,00
piu' di 6 componenti + 2.085,00 per ogni ulteriore componente 34.020,00
(*) Il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e senza considerare la deduzione per assicurare la progressivit? del prelievo fiscale, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva".
5) Di aggiungere il punto 7 come di seguito specificato:
7) Il contribuente che abbia usufruito dell'applicazione dell'aliquota agevolata e/o dell'ulteriore detrazione sulla base dei criteri utilizzati per l'anno di imposta 2004 pu? continuare ad avvalersi della suddetta agevolazione, laddove risulti a lui più favorevole.
BISOGNA SOLO CAPIRE SE INTENDONO I REDDITI ISEE OPPURE GLI EFFETTIVI.</DIV></DIV>Edited by: mammamarinala felicità non è avere il meglio di tutto ma trarre il meglio da tutto quello che si ha!
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20-06-05, 09:49 #9
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Thanked: 15? UN PO' INCASINATA NELLE TABELLE ,MA CON UN PO' DI BUONA VOLONT? E FIUTO SI CAPISCE,,SALUTI,MARINA
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20-06-05, 09:55 #10
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marina.. si pu? provare facendo il calcolo on line....
fabiana
mamma di diletta,diana e daniela
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20-06-05, 10:26 #11
E se è il titolare ad essere portatore di grave handicap, è la stessa cosa??
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20-06-05, 14:25 #12
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Thanked: 15si paoletto devi guardare sul sito del tuo Comune, saluti,marina
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