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  1. #1
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    Salve

    Sto cercando una legge per le famiglie che hanno un disabile nel loro nucleo.

    Praticamente sapevo che esiste una legge dove la regione dopo opportune visite mediche da la possibilit? di aggevolare con un finanziamento di ?1224,00 per l'acquisto di un portatile (comunicatore).


    Purtroppo non riesco a reperire una copia di questa legge, neanche in PDF da mandare al mio negoziante in modo che si possa informare.


    Qualcuno mi pu? aiutare?

    Grazie



  2.      


  3. #2
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    Se si tratta della legge regione lombardia, vai a vedere qui sotto l'art. 4 commi 4 e 5. Ciao da Leo!





    Testo estratto dagli archivi del sistemaItalgiureWeb del CED della Corte di Cassazione
    <HR SIZE=1>



    REGIONE:Lombardia
    LEGGE REGIONALE6 DICEMBRE 1999,n.23 (GU n. 010 SERIE SPECIALE N. 3 del 11/03/2000 - BULombardia n. 049 S. ORD. N. 1 del 10/12/1999)
    POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA.
    URN: urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23
    Preambolo

    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">IL CONSIGLIO REGIONALE</DIV>
    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">HA APPROVATO</DIV>
    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">IL COMMISSARIO DEL GOVERNO</DIV>
    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">HA APPOSTO IL VISTO</DIV>
    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE</DIV>
    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">PROMULGA</DIV>
    <DIV style="FONT-STYLE: italic; TEXT-ALIGN: justify">LA SEGUENTE LEGGE REGIONALE:</DIV>






    <BLOCKQUOTE>
    ART. 1 (FINALIT? ED AMBITO DI INTERVENTO)
    1 . LA REGIONE, IN OSSERVANZA DEI PRINCIPI SANCITI DAGLI ARTICOLI 2, 3, 31, 37, 38 E 47 DELLA COSTITUZIONE, NONCH? DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DEL FANCIULLO RESA ESECUTIVA AI SENSI DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1991, N. 176 (RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989), RICONOSCE QUALE SOGGETTO SOCIALE POLITICAMENTE RILEVANTE LA FAMIGLIA COS? COME DEFINITA DAGLI ARTICOLI 29 E 30 DELLA COSTITUZIONE, NONCH? QUELLA COMPOSTA DA PERSONE UNITE DA VINCOLI DI PARENTELA, ADOZIONE O AFFINIT?. AI FINI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA PRESENTE LEGGE IL CONCEPITO è CONSIDERATO COMPONENTE DELLA FAMIGLIA.
    2 . LA REGIONE PROMUOVE IL SERVIZIO PUBBLICO ALLA FAMIGLIA E REALIZZA UN'ORGANICA ED INTEGRATA POLITICA DI SOSTEGNO AL NUCLEO FAMILIARE. A TAL FINE, NEL RISPETTO DELLE CONVINZIONI ETICHE DEI CITTADINI, TUTELA LA VITA IN TUTTE LE SUE FASI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTANTE, AL PERIODO PRENATALE E ALL'INFANZIA, FAVORISCE LA MATERNIT? E LA PATERNIT? CONSAPEVOLI, LA SOLIDARIET? FRA LE GENERAZIONI E LA PARIT? TRA UOMO E DONNA, SOSTIENE LA CORRESPONSABILIT? DEI GENITORI NEGLI IMPEGNI DI CURA E DI EDUCAZIONE DEI FIGLI, PERSEGUE LA TUTELA DELLA SALUTE DELL'INDIVIDUO NELL'AMBITO FAMILIARE, ATTUA, ANCHE ATTRAVERSO L'AZIONE DEGLI ENTI LOCALI, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE, ECONOMICHE E DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FINALIZZATE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA NELLA FAMIGLIA.
    3 . SI INTENDE PER SERVIZIO PUBBLICO ALLA FAMIGLIA OGNI ATTIVIT? RESA, CON LE FINALIT? E GLI OBIETTIVI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE SENZA FINI DI LUCRO, CHE RISPETTINO I CRITERI E GLI STANDARD FISSATI DALLE LEGGI E DAGLI ATTI PROGRAMMATORI REGIONALI ALLO SCOPO DI GARANTIRE L'EFFICACIA, LA QUALIT?, LA TRASPARENZA ED IL MIGLIORE RAPPORTO COSTI-BENEFICI DEL SERVIZIO STESSO.</BLOCKQUOTE>






    <BLOCKQUOTE>
    ART. 2 (OBIETTIVI)
    1 . PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALIT? DI CUI ALL'ART. 1, LA REGIONE, NELLA PROPRIA ATTIVIT? DI INDIRIZZO POLITICO E DI PROGRAMMAZIONE, PERSEGUE I SEGUENTI OBIETTIVI:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) FAVORIRE LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLE FAMIGLIE MEDIANTE LA RIMOZIONE DEGLI OSTACOLI CHE SI PRESENTANO NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA FAMILIARE, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI DI CARATTERE ABITATIVO, LAVORATIVO ED ECONOMICO; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) SOSTENERE L'ALTO VALORE PERSONALE E SOCIALE DELLA MATERNIT? E DELLA PATERNIT?, GARANTENDO IL DIRITTO ALLA PROCREAZIONE LIBERA E CONSAPEVOLE E VALORIZZANDO IL PRINCIPIO DELLA CORRESPONSABILIT? DEI GENITORI NEI CONFRONTI DELLA PROLE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) REALIZZARE E FAVORIRE INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E RIMUOVERE DIFFICOLT? ECONOMICHE E SOCIALI SECONDO IL DISPOSTO DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1978, N. 194 (NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNIT? E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA) CHE POSSANO INDURRE LA MADRE ALL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">d) TUTELARE IL BENESSERE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SITUAZIONI CHE POSSONO INCIDERE NEGATIVAMENTE SULL'EQUILIBRIO FISICO E PSICHICO DI CIASCUN SOGGETTO; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">e) PROMUOVERE E SOSTENERE L'ARMONIOSO SVILUPPO DELLE RELAZIONI FAMILIARI, NONCH? DEI RAPPORTI INTERGENERAZIONALI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">f) PROMUOVERE LE INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE L'UGUAGLIANZA DI OPPORTUNIT? TRA UOMO E DONNA, NONCH? LA MAGGIORE CONDIVISIONE DA PARTE DEL PADRE DEGLI IMPEGNI DI CURA E DI EDUCAZIONE DEI FIGLI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">g) FAVORIRE I CONIUGI NEL CONSEGUIMENTO DELLE SCELTE PROCREATIVE LIBERAMENTE DECISE, ANCHE ATTRAVERSO L'OFFERTA DI OPPORTUNIT? E DI IDONEI SOSTEGNI VOLTI A RIMUOVERE LIMITAZIONI DOVUTE AD INFERTILIT? O A STATI DI BISOGNO ECONOMICO; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">h) GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DELLA FAMIGLIA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI GIURIDICI EROGATORI DI PRESTAZIONI, NONCH? DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIET? NEL RAPPORTO TRA LA FAMIGLIA E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE, RESTANDO COMUNQUE A QUESTE ULTIME L'ONERE ECONOMICO DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">i) SVILUPPARE, TRA LE FINALIT? DEI CONSULTORI PUBBLICI E DI QUELLI PRIVATI RICONOSCIUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1976, N. 44 (ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER L'EDUCAZIONE SESSUALE, PER LA PROCREAZIONE LIBERA E CONSAPEVOLE, PER L'ASSISTENZA ALLA MATERNIT?, ALL'INFANZIA E ALLA FAMIGLIA), LA VALORIZZAZIONE SOCIALE E PERSONALE DELLA MATERNIT? E DELLA PATERNIT?, LA TUTELA DEI MINORI E DELLA DONNA, L'UNIT? E LA STABILIT? FAMILIARE FINALIZZATE COMUNQUE AL BENESSERE DEI SUOI COMPONENTI E LA SOLIDARIET? SOCIALE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">j) PROMUOVERE E SOSTENERE LE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI RETI PRIMARIE DI SOLIDARIET?, L'ASSOCIAZIONISMO E LA COOPERAZIONE, AL FINE DI FAVORIRE FORME DI AUTO-ORGANIZZAZIONE E DI AIUTO SOLIDARISTICO TRA LE FAMIGLIE PER LA CURA DEI BAMBINI, DEGLI ADOLESCENTI, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI. PER SOSTENERE LE FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO SI PROVVEDE ALLO SVILUPPO E ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI CHE DI TALE AREA SI OCCUPANO; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">l) SOSTENERE LE INIZIATIVE DELLE RETI SOCIALI TENDENTI, IN UNA PROSPETTIVA DI SOLIDARIET? E DI MUTUO AIUTO, A SVILUPPARE LE CAPACIT? DELLE FAMIGLIE AD ASSUMERE EFFICACEMENTE LA PIENEZZA DELLE PROPRIE FUNZIONI EDUCATIVE E SOCIALI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">m) PROMUOVERE ATTIVIT? DI TUTELA, ASSISTENZA E CONSULENZA A SOSTEGNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DEI MINORI ORFANI O COMUNQUE PRIVI DELL'ASSISTENZA DEI GENITORI, DELLE VITTIME DELLA VIOLENZA ANCHE SESSUALE, DEI MINORI SOTTOPOSTI A MALTRATTAMENTI, ABUSI E ABBANDONI, NONCH? IL SOSTEGNO DELLA COPPIA MADRE E BAMBINO VITTIMA DI VIOLENZE FAMILIARI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">n) PREVEDERE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI ALLA FAMIGLIA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">o) GARANTIRE UNA DIFFUSA INFORMAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE RELATIVA AI SERVIZI PREVISTI NELLA PRESENTE LEGGE. </BLOCKQUOTE>


    </BLOCKQUOTE>






    <BLOCKQUOTE>
    ART. 3 (AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E ACCESSO ALLA PRIMA CASA)
    1 . AL FINE DI CONTRIBUIRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI NATURA ECONOMICA ALLA FORMAZIONE E ALLO SVILUPPO DI NUOVE FAMIGLIE, LA REGIONE FAVORISCE L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO E CONDIZIONI AGEVOLATI, CONSISTENTI IN CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO DI INTERESSE, NELLA MISURA DEL 2%, SUI PRESTITI ALLE GIOVANI COPPIE, COS? COME DEFINITE DAL COMMA 13, PER SODDISFARE LE ESIGENZE FAMILIARI COLLEGATE O CONSEGUENTI AL MATRIMONIO, OPPORTUNAMENTE DOCUMENTATE, CON ESCLUSIONE DELLE ESIGENZE LEGATE ALL'ACCESSO ALLA PRIMA CASA DI CUI AL COMMA 9.
    2 . SONO CONCESSI PRESTITI SULL'ONORE CONSISTENTI IN CONTRIBUTI DA RESTITUIRE SECONDO PIANI DI RIMBORSO CONCORDATI, SENZA INTERESSI A CARICO DEL MUTUATARIO, AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, IN SITUAZIONE DI TEMPORANEA DIFFICOLT? ECONOMICA, PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE RELATIVE A TUTTE LE NECESSIT? DELLA VITA FAMILIARE COMPRESO IL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI, PURCH? IN POSSESSO DI UN REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE AL LIRE 80.000.000. L'ONERE DEGLI INTERESSI è A TOTALE CARICO DELLA REGIONE. A TALI PRESTITI POSSONO ACCEDERE ANCHE GIOVANI COPPIE. I CONTRIBUTI DI CUI AL PRESENTE COMMA E AL COMMA 1 SONO CONCESSI PER UNA DURATA QUINQUENNALE E SONO COMMISURATI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI LIRE 70.000.000 DI PRESTITO CONTRATTO.
    3 . QUALORA I SOGGETTI DI CUI AI COMMI 1 E 2 NON SIANO IN GRADO DI OFFRIRE SUFFICIENTI GARANZIE REALI PER IL MUTUO CHE INTENDONO CONTRARRE, LA REGIONE, SU RICHIESTA DELL'ISTITUTO DI CREDITO, PU? CONCEDERE FIDEJUSSIONE GRATUITA A GARANZIA DELL'OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME OGGETTO DEL MUTUO, NEI LIMITI DI IMPORTO DI CUI AL COMMA 2.
    4 . PER L'ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO AI COMMI 1 E 2, è COSTITUITO UN APPOSITO FONDO FINALIZZATO ALL'ABBATTIMENTO PARZIALE DEL 2% DEL TASSO DI INTERESSE PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 1 E ALL'ABBATTIMENTO TOTALE PER LE AGEVOLAZIONI DI CUI AL COMMA 2. LE MODALIT? DI INDIRIZZO E GESTIONE DI TALE FONDO SONO DISCIPLINATE DA APPOSITE CONVENZIONI TRA LA REGIONE E GLI ISTITUTI E LE AZIENDE DI CREDITO OPERANTI IN LOMBARDIA.
    5 . PER L'ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AL COMMA 3 è COSTITUITO PRESSO FINLOMBARDA S.P.A. UN APPOSITO FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO A GARANTIRE L'ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE MUTUATO. LE MODALIT? DI INDIRIZZO E DI GESTIONE DEL FONDO SONO REGOLAMENTATE DA UN'APPOSITA CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA LA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA S.P.A. PER L'ATTIVIT? DI GESTIONE. CON L'UTILIZZO DI TALE FONDO LA REGIONE GARANTISCE IL 50% DELL'IMPORTO MUTUATO, FERMO RESTANDO L'IMPORTO MASSIMO DI LIRE 70.000.000.
    6 . LE CONVENZIONI STIPULATE AI SENSI DEI COMMI 4 E 5 DETERMINANO L'ENTIT? DEI FINANZIAMENTI RESI DISPONIBILI E FISSANO LE MODALIT? DI DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER LE OPERAZIONI DI PRESTITO DI CUI AI COMMI 1 E 2; A TAL FINE LA REGIONE PONE A CARICO DEL PROPRIO BILANCIO GLI IMPORTI NECESSARI A FINANZIARE IL FONDO ABBATTIMENTO TASSI PER FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO, AI SENSI DEI COMMI 1 E 2.
    NELLE CONVENZIONI SONO DEFINITI:
    A) LE MODALIT? DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE ALTRE MODALIT? OPERATIVE PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI;
    B) LE PROCEDURE PER L'ESAME DELLE DOMANDE;
    C) I TEMPI PER L'ISTRUTTORIA E PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
    D) LE CONDIZIONI DI GARANZIA A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA;
    E) LE MODALIT? DI RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA DI INTERESSI DEBITORI A CARICO DEL FONDO ABBATTIMENTO INTERESSI.
    7 . NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI STIPULATE CON LE AZIENDE DI CREDITO INCARICATE DI GESTIRE IL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE, POSSONO ESSERE STIPULATI SPECIFICI ACCORDI INTEGRATIVI, FINALIZZATI AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO, DI CUI AL COMMA 9, DA PARTE DELLE GIOVANI COPPIE, DI CUI AL COMMA 13, E DELLE GESTANTI SOLE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE, AI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE ED AI TEMPI ED ALLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI. LA GIUNTA REGIONALE PU? STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI ANCHE CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO OPERANTI IN LOMBARDIA PER AGEVOLARE IL CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.
    8 . LE EVENTUALI AGEVOLAZIONI, A FAVORE DELLE GIOVANI COPPIE E DELLE GESTANTI SOLE, CHE, IN BASE AGLI ACCORDI DI CUI AL COMMA 7, RISULTINO A CARICO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO CONVENZIONATI, POSSONO ESSERE INTEGRATE DALLA RIDUZIONE, A CARICO DELLA REGIONE, DEL TASSO DI INTERESSE SUI FINANZIAMENTI CONCESSI; TALE RIDUZIONE NON PU? COMUNQUE ESSERE SUPERIORE ALLA MISURA MASSIMA DEL 2%.
    9 . PER AGEVOLARE L'ACCESSO ALLA PRIMA CASA LA REGIONE FAVORISCE AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A TASSO E CONDIZIONI AGEVOLATE CONSISTENTI IN CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NELLA MISURA MASSIMA DEL 2% SUI MUTUI CONTRATTI DAI BENEFICIARI. LA GIUNTA REGIONALE DEFINISCE ANNUALMENTE LE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE AGEVOLAZIONI CHE VENGONO PRIORITARIAMENTE CONCESSE NELL'ORDINE: ALLE GIOVANI COPPIE; ALLE GESTANTI SOLE; AL GENITORE SOLO CON FIGLI MINORI A CARICO; A NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI. I CONTRIBUTI SONO CONCESSI SULLA BASE DELLE MODALIT? DI CUI AL COMMA 10 E DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 11.
    10 . I CONTRIBUTI SONO CONCESSI PER UNA DURATA DECENNALE E SONO COMMISURATI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI LIRE 100.000.000 DI MUTUO. IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO DA PARTE DEL BENEFICIARIO, CESSA L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO RESIDUO. AL FINE DI SEMPLIFICARE ED ACCELERARE LA PROCEDURA DI ACCESSO AL MUTUO VIENE INDIVIDUATO, SECONDO LE PROCEDURE DI LEGGE, L'ISTITUTO DI CREDITO EROGANTE. LA SCELTA AVVIENE MEDIANTE COMPARAZIONE E CONTEMPERAMENTO DELLA MIGLIORE OFFERTA IN TERMINI FINANZIARI, DI GARANZIA, DI EFFICACIA, SICUREZZA E TEMPESTIVIT? NELL'ADEMPIMENTO DEI CARICHI ISTRUTTORI E DI PRESENZA SUL TERRITORIO REGIONALE.
    11 . PER FRUIRE DEI BENEFICI DI CUI AL COMMA 9, I SOGGETTI IVI PREVISTI DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) NON ESSERE PROPRIETARI DI ALTRO ALLOGGIO ADEGUATO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1983, N. 91, (DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA); </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) NON AVER FRUITO DI ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE PER LE MEDESIME FINALIT?; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) NON AVER PERCEPITO CUMULATIVAMENTE UN REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE A LIRE 80.000.000. </BLOCKQUOTE>



    12 . L'ALLOGGIO OGGETTO DELLE AGEVOLAZIONI DEVE POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) NON ESSERE DI LUSSO AI SENSI DEL D.M. 2 AGOSTO 1969 (CARATTERISTICHE DELLE ABITAZIONI DI LUSSO); </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) NON AVERE SUPERFICIE UTILE SUPERIORE A MQ 95 AI SENSI DELL'ART. 16, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457, (NORME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE). </BLOCKQUOTE>



    13 . AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE NORME PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, PER "GIOVANI COPPIE" S'INTENDONO QUELLE, CON REDDITO ANNUO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A LIRE 80.000.000, CHE:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) CONTRAGGANO MATRIMONIO ENTRO UN ANNO O LO ABBIANO CONTRATTO DA NON PI? DI UN ANNO DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CUI ALLA LETT. D) DEL COMMA 16; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) NON ABBIANO COMPONENTI DI ET? SUPERIORE AI 35 ANNI. </BLOCKQUOTE>



    14 . PER "REDDITO COMPLESSIVO" S'INTENDE IL REDDITO IMPONIBILE RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DIMINUITO DI LIRE 4.000.000 PER OGNI FIGLIO A CARICO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO, E DI LIRE 8.000.000 PER OGNI FIGLIO CHE SI TROVI NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 (LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE
    HANDICAPPATE).
    15 . I LIMITI DI REDDITO E L'ENTIT? DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO POSSONO ESSERE RIDETERMINATI DALLA GIUNTA REGIONALE, CON CADENZA BIENNALE E CON RIFERIMENTO ALLE DISPONIBILIT? DI BILANCIO, IN RAGIONE DELLE VARIAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO ACCERTATE DALL'ISTAT.
    16 . LA GIUNTA REGIONALE DETERMINA LE MODALIT? OPERATIVE NECESSARIE A DARE ATTUAZIONE ALLE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO E, IN PARTICOLARE, PROCEDE A:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) ADOTTARE GLI SCHEMI DI CONVENZIONE DI CUI AI COMMI 4 E 5; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) INDIVIDUARE EVENTUALI LIMITI PER LA CUMULABILIT? DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, TRA DI LORO, NONCH? CON LE ALTRE AGEVOLAZIONI EROGATE DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) PRECISARE LE CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DI CUI AL COMMA 1, NONCH? DETERMINARE LE MODALIT? PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE STESSE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">d) INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI BENEFICIARI E DETERMINARE LE PROCEDURE AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE ARTICOLO. </BLOCKQUOTE>


    </BLOCKQUOTE>






    <BLOCKQUOTE>
    ART. 4 (POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, INTERVENTI SOCIO-SANITARI)
    1 . NEL RISPETTO DEI DIRITTI DEL BAMBINO ED AL FINE DI PREVENIRE I PROCESSI DI DISADATTAMENTO, I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PREVEDONO MODALIT? ORGANIZZATIVE FLESSIBILI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLE FAMIGLIE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE NUMEROSE E MONOPARENTALI.
    2 . LA REGIONE PROMUOVE E SOSTIENE L'ADOZIONE, PREFERIBILMENTE CON L'INTERVENTO DEI COMUNI, DI INIZIATIVE INNOVATIVE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E DI ORGANIZZAZIONI DI PRIVATO SOCIALE, FINALIZZATE A:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) REALIZZARE FORME DI AUTO-ORGANIZZAZIONE E MUTUALIT? FAMILIARI, QUALI I "NIDI FAMIGLIA". PER NIDO FAMIGLIA S'INTENDE L'ATTIVIT? DI CURA DI BAMBINI DA 0 A 3 ANNI, SVOLTA SENZA FINI DI LUCRO, PROMOSSA E AUTOGESTITA DA FAMIGLIE UTENTI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) POTENZIARE LA RICETTIVIT? DEI SERVIZI DI ASILI NIDO, ANCHE MEDIANTE IL CONVENZIONAMENTO CON I SOGGETTI CHE GESTISCONO TALI SERVIZI SECONDO GLI STANDARD QUALITATIVI ED ORGANIZZATIVI DEFINITI DALLA GIUNTA REGIONALE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) FORNIRE LE STRUTTURE ED I SUPPORTI TECNICO-ORGANIZZATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVIT? LUDICHE ED EDUCATIVE PER L'INFANZIA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">d) REALIZZARE L'ATTIVIT? DI ORGANIZZAZIONE DELLE "BANCHE DEL TEMPO" DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 6, O DI ALTRE ATTIVIT? CHE FAVORISCANO IL MUTUO AIUTO TRA LE FAMIGLIE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVIT? DI CURA, SOSTEGNO E RICREAZIONE DEL MINORE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">e) AGEVOLARE LA RICERCA DI PERSONE CHE ACCUDISCANO BAMBINI A DOMICILIO, FAVORENDO LA PREDISPOSIZIONE IN LUOGHI PUBBLICI DI ELENCHI DI PERSONE QUALIFICATE DISPONIBILI ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVIT?; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">f) ORGANIZZARE DIRETTAMENTE, PREVIA CONVENZIONE CON L'IMPRESA, SERVIZI NIDO PRESSO LA SEDE DI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE, A FAVORE DEI FIGLI DEI LAVORATORI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">g) COMBATTERE IL FENOMENO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">h) ATTIVARE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, SPAZI DI AGGREGAZIONE EDUCATIVO-RICREATIVA A DISPOSIZIONE DEI MINORI. </BLOCKQUOTE>



    3 . ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LA GIUNTA REGIONALE DEFINISCE LE MODALIT? OPERATIVE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO AL COMMA 2 E, IN PARTICOLARE, I TEMPI, LE MODALIT? PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI INIZIATIVE INNOVATIVE, L'ORGANISMO COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE TECNICA DEGLI STESSI E LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
    4 . AL FINE DI AGEVOLARE L'INTEGRAZIONE ED IL REINSERIMENTO SOCIALE E PROFESSIONALE DI PORTATORI DI HANDICAP, LA REGIONE CONCEDE ALLA FAMIGLIA CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI.
    5 . CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SONO DEFINITE LE TIPOLOGIE DI STRUMENTI, DI CUI AL COMMA 4, AMMISSIBILI A CONTRIBUTO, LE MODALIT? E I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO, LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E L'EROGAZIONE DEI BENEFICI.
    6 . LA REGIONE NELL'AMBITO DELL'ATTIVIT? DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI SUA COMPETENZA:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) COORDINA E FINANZIA PROGRAMMI, RIVOLTI PRIORITARIAMENTE ALLE DONNE, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO E RICONVERSIONE PROFESSIONALE, AL FINE DI FAVORIRE IL REINSERIMENTO NEL SISTEMA OCCUPAZIONALE DEL CITTADINO CHE HA INTERROTTO L'ATTIVIT? LAVORATIVA PER MOTIVI DI MATERNIT? E/O DI CURA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) PROMUOVE CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI SOGGETTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) FINANZIA CORSI DI FORMAZIONE DIRETTI AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 4. </BLOCKQUOTE>



    7 . LA REGIONE PROMUOVE SPECIFICHE ATTIVIT? DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE RIVOLTE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI COINVOLTI NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA PRESENTE LEGGE.
    8 . LA REGIONE RICONOSCE E SOVVENZIONA I SERVIZI ALLA FAMIGLIA EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI PER SVOLGERE ATTIVIT? DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SULLA VITA CONIUGALE E FAMILIARE E SULLA VALORIZZAZIONE PERSONALE E SOCIALE DELLA MATERNIT? E PATERNIT?.
    9 . GLI INTERVENTI PREVISTI SONO VOLTI IN PARTICOLARE A:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) PREVENIRE E RIMUOVERE LE DIFFICOLT? CHE POTREBBERO INDURRE LA MADRE ALL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) PREVENIRE E RIMUOVERE LE CAUSE DI POTENZIALE FATTORE DI DANNO PER IL NASCITURO; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) GARANTIRE GLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CURA DELLA INFERTILIT? ED ABORTIVIT? SPONTANEA E LAVORATIVA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">d) PREDISPORRE ED ORGANIZZARE, PER OGNI FAMIGLIA CHE LO RICHIEDA, UN PIANO PERSONALIZZATO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO, SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO, UTILIZZANDO LE RISORSE DI ENTI PUBBLICI E DI PRIVATO SOCIALE, DI VOLONTARIATO, NONCH? LE RETI INFORMALI DI SOLIDARIET?; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">e) EFFETTUARE PROGRAMMI RELATIVI ALL'AFFIDO FAMILIARE ED ALL'ADOZIONE, INTESI COME ESERCIZIO DELLA PATERNIT? E MATERNIT? RESPONSABILE. </BLOCKQUOTE>



    10 . è FATTO OBBLIGO PARITETICAMENTE AI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI AUTORIZZATI DI ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEI GIOVANI AL FUTURO RUOLO DI CONIUGI E DI GENITORI, NONCH? PROGRAMMI FORMATIVI ED INFORMATIVI RIGUARDANTI LA PROCREAZIONE RESPONSABILE, RIVOLTI A GRUPPI OMOGENEI DI POPOLAZIONE. NELL'AMBITO DI TALI PROGRAMMI DEVONO ESSERE OFFERTE MODALIT? DI SOSTEGNO E DI CONSULENZA PERSONALIZZATA, CHE GARANTISCANO LA LIBERT? DI SCELTE PROCREATRICI, NEL RISPETTO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI, NONCH? DELLE CONVINZIONI ETICHE E DELL'INTEGRIT?
    PSICOFISICA DELLE PERSONE. ADEGUATA INFORMAZIONE DEVE ESSERE DATA, IN PARTICOLARE, SUI DIRITTI DELLA DONNA IN STATO DI GRAVIDANZA E SUI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED ASSISTENZIALI ESISTENTI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL BAMBINO E A TUTELA DEI SUOI DIRITTI.
    11 . AL FINE DI PERSEGUIRE LE FINALIT? E GLI OBIETTIVI DELLA PRESENTE LEGGE, LA REGIONE PROMUOVE PROGRAMMI SPERIMENTALI DI INFORMAZIONE SUI TEMI DELLA SESSUALIT?. TALI PROGRAMMI SONO PRESENTATI DAI CONSULTORI PUBBLICI E DA QUELLI PRIVATI RICONOSCIUTI, IN CONFORMIT? DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ART. 2.
    12 . LA REGIONE SOSTIENE E VALORIZZA L'ASSISTENZA A DOMICILIO IN TUTTI I SETTORI DI INTERVENTO SOCIALE E SANITARIO, COME METODOLOGIA E COME INTERVENTO SPECIFICO ALTERNATIVO ALLA ISTITUZIONALIZZAZIONE.
    13 . LA REGIONE EROGA, MEDIANTE I DIPARTIMENTI PER LE ATTIVIT? SOCIO SANITARIE INTEGRATE (ASSI), CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE, A CARICO DEL FONDO SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 15, DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1997, N. 31 (NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E SUA INTEGRAZIONE CON LE ATTIVIT? DEI SERVIZI SOCIALI), AL FINE DI GARANTIRE, A DOMICILIO, PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DI RILIEVO SANITARIO. TALI CONTRIBUTI CONSISTONO IN BUONI SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER L'ACQUISIZIONE DIRETTA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ACCREDITATI O CONVENZIONATI. LE RISORSE PER LE PRESTAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA VENGONO DEFINITE, IN SEDE DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE, ALL'INTERNO DELLA QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DESTINATA ALLE ATTIVIT? SOCIO-SANITARIE INTEGRATE.
    14 . L'ORDINE DI PRIORIT? DEGLI AVENTI TITOLO AI BUONI SERVIZIO DI CUI AL COMMA 13 è DETERMINATO SULLA BASE DEL QUOZIENTE FAMILIARE DEFINITO AL COMMA 15.
    15 . IL QUOZIENTE FAMILIARE è DETERMINATO IN BASE AI SEGUENTI ELEMENTI:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) NUMERO DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI: </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c1) SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP FISICO E/O PSICHICO; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c2) ANZIANO CONVIVENTE NON AUTOSUFFICIENTE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c3) SOGGETTO IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO PSICO-FISICO. </BLOCKQUOTE>



    16 . LA GIUNTA REGIONALE, SENTITA LA CONSULTA DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 8:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) QUALIFICA L'INCIDENZA DEGLI STATI DI CUI AL COMMA 15, LETTERA C), AL FINE DELLA CONCRETA DETERMINAZIONE DEL QUOZIENTE FAMILIARE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) DEFINISCE LE MODALIT? OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AI COMUNI PER I NECESSARI ADEMPIMENTI ISTRUTTORI E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. </BLOCKQUOTE>



    17 . LA REGIONE PROMUOVE INIZIATIVE SPERIMENTALI PER FAVORIRE LA STIPULA DI ACCORDI TRA LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE CONSENTANO LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVIT? LAVORATIVA PER RAGIONI DI ASSISTENZA E DI CURA AI FAMILIARI E AI FIGLI.
    18 . PER TUTTI I SERVIZI PREVISTI DAI COMMI 6, 7, 8 E 13 DEL PRESENTE ARTICOLO, LA REGIONE GARANTISCE IL DIRITTO DEL FRUITORE ALLA LIBERA SCELTA DEL LUOGO E DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO FAVORENDONE L'ESERCIZIO ATTRAVERSO IL CONVENZIONAMENTO O L'ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI SUL TERRITORIO REGIONALE.</BLOCKQUOTE>






    <BLOCKQUOTE>
    ART. 5 (PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE)
    1 . LA REGIONE, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIET?, IN BASE AL QUALE VENGONO GESTITE DALL'ENTE PUBBLICO LE FUNZIONI CHE NON POSSONO ESSERE PI? ADEGUATAMENTE SVOLTE DALL'AUTONOMIA DEI PRIVATI COME SINGOLI O NELLE FORMAZIONI SOCIALI IN CUI SI SVOLGE LA LORO PERSONALIT?, VALORIZZA E SOSTIENE LA SOLIDARIET? TRA LE FAMIGLIE, PROMUOVENDO LE ASSOCIAZIONI E LE FORMAZIONI DI PRIVATO SOCIALE RIVOLTE A:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) ORGANIZZARE ED ATTIVARE ESPERIENZE DI ASSOCIAZIONISMO SOCIALE, ATTO A FAVORIRE IL MUTUO AIUTO NEL LAVORO DOMESTICO E DI CURA FAMILIARE, ANCHE MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI "BANCHE DEL TEMPO"; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) PROMUOVERE INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE, IN RELAZIONE AI LORO COMPITI SOCIALI ED EDUCATIVI. </BLOCKQUOTE>



    2 . LA GIUNTA REGIONALE PROVVEDE, ENTRO 90 GIORNI DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, A CENSIRE LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 1, COSTITUITESI SUL TERRITORIO REGIONALE ED A ISCRIVERLE, A DOMANDA, SULLA BASE DI MODALIT? PREDETERMINATE DALLA GIUNTA MEDESIMA, IN APPOSITO REGISTRO ISTITUITO ED AGGIORNATO PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE.
    3 . LE ASSOCIAZIONI FAMILIARI ISCRITTE NEL REGISTRO DI CUI AL COMMA 2 POSSONO STIPULARE CONVENZIONI CON LA REGIONE O CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI O LA GESTIONE DI SERVIZI O STRUTTURE NELL'AMBITO DEI SERVIZI ALLA PERSONA FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA.
    4 . SI INTENDONO PER ASSOCIAZIONI DI MUTUO AIUTO DI CUI AL COMMA 1, LETTERA A), LE ORGANIZZAZIONI CHE FAVORISCONO L'EROGAZIONE E LO SCAMBIO, TRA I SOCI, DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA.
    5 . PER SOSTENERE ED INCENTIVARE LE ASSOCIAZIONI E LE FORMAZIONI DI PRIVATO SOCIALE DI CUI AL COMMA 1, LA REGIONE, NELL'AMBITO DELLE DISPONIBILIT? FINANZIARIE DEI SINGOLI BILANCI DI ESERCIZIO E SULLA BASE DI CRITERI E MODALIT? DEFINITI DALLA GIUNTA REGIONALE, CONCEDE CONTRIBUTI, AD INTEGRAZIONE DELLE QUOTE ANNUALMENTE VERSATE DAI SINGOLI ASSOCIATI.
    6 . PER "BANCHE DEL TEMPO", AI FINI DEL COMMA 1, LETTERA A), SI INTENDONO FORME DI ORGANIZZAZIONE MEDIANTE LE QUALI PERSONE DISPONIBILI AD OFFRIRE GRATUITAMENTE PARTE DEL PROPRIO TEMPO PER ATTIVIT? DI CURA, CUSTODIA ED ASSISTENZA, VENGONO POSTE IN RELAZIONE CON SOGGETTI E CON FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI BISOGNO. IL COLLEGAMENTO E L'INTERMEDIAZIONE TRA I SOGGETTI INTERESSATI ALLA BANCA DEL TEMPO SONO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO.
    7 . LA REGIONE, IN ATTUAZIONE DELLO STATUTO, FAVORISCE LE FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI AUTOGESTIONE COME MODALIT? NECESSARIA PER GARANTIRE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA REALIZZAZIONE DELLA POLITICA REGIONALE PER LA FAMIGLIA.
    8 . è ISTITUITA PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI INTERVENTI SOCIALI LA CONSULTA REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI COMPOSTA DA:
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">a) ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">b) TRE RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE ISCRITTE NEL REGISTRO DI CUI AL COMMA 2; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">c) TRE RAPPRESENTANTI DI STRUTTURE DI AUTORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE DI SERVIZI TRA LE FAMIGLIE; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">d) DUE RAPPRESENTANTI DEI COMUNI DESIGNATI DALL'ANCI LOMBARDIA; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">e) UN RAPPRESENTANTE DELLE PROVINCE DESIGNATO DALLA UPL; </BLOCKQUOTE>
    <BLOCKQUOTE style="TEXT-ALIGN: justify">f) UN DIRETTORE DI DIPARTIMENTO PER LE ATTIVIT? SOCIOSANITARIE INTEGRATE (ASSI), INDICATO DALL'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE. </BLOCKQUOTE>



    9 . CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE, DA APPROVARSI ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SONO STABILITI I CRITERI E LE MODALIT? DI NOMINA DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA. LA CONSULTA è NOMINATA ED INSEDIATA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.
    10 . LA CONSULTA ELEGGE NEL PROPRIO SENO IL PRESIDENTE E DELIBERA UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA DISCIPLINA DEI LAVORI. IL SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO, I LOCALI E LE ATTREZZATURE NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA SONO FORNITI DALLA REGIONE.
    11 . LA CONSULTA DURA IN CARICA PER TUTTA LA LEGISLATURA NEL CORSO DELLA QUALE è STATA INSEDIATA.
    12 . LA CONSULTA ESPRIME PARERI E FORMULA PROPOSTE IN ORDINE ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE CHE RIGUARDANO LA POLITICA PER LA FAMIGLIA, NONCH? IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DELLA MEDESIMA.</BLOCKQUOTE>






    <BLOCKQUOTE>
    ART. 6 (NORMA FINANZIARIA)
    1 . PER LE FINALIT? DI CUI ALL'ART. 3 , COMMI 1 E 2, è ISTITUITO UN APPOSITO FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI, LA CUI DOTAZIONE FINANZIARIA A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000, SAR? DETERMINATA CON LA LEGGE DI BILANCIO.
    2 . PER LE FINALIT? DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 3 E 5, SONO ISTITUITI UN APPOSITO FONDO DI GARANZIA ED UN CAPITOLO PER LA GESTIONE DEL FONDO MEDESIMO, LE CUI DOTAZIONI FINANZIARIE, A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000, SARANNO DETERMINATE CON LA LEGGE DI BILANCIO.
    3 . PER LE FINALIT? DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 9, è ISTITUITO UN APPOSITO FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER L'ACCESSO ALLA PRIMA CASA, DISTINTAMENTE ALIMENTATO CON RISORSE STATALI E CON RISORSE AUTONOME REGIONALI. LA DOTAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO FINANZIATO CON RISORSE REGIONALI SAR? DETERMINATA CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI LEGGE. LA QUOTA FINANZIATA CON RISORSE STATALI NEL LIMITE MASSIMO DI LIRE 80.000.000.000 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 TROVA COPERTURA MEDIANTE UTILIZZO DELLE ECONOMIE RELATIVE ALLE ANNUALIT? DEI LIMITI DI IMPEGNO DI CUI ALL'ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 (CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DALLO STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL CAPO I DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59).
    4 . PER LE FINALIT? DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 SONO ISTITUITI APPOSITI CAPITOLI PER SPESE E CONTRIBUTI, LA CUI DOTAZIONE FINANZIARIA A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000, SAR? DETERMINATA CON LA LEGGE DI BILANCIO.
    5 . PER LE FINALIT? DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 6, LETT. A) E LETT. C) SI PROVVEDER? CON GLI STANZIAMENTI DEI CAPITOLI DELL'OBIETTIVO 2.5.1 "FORMAZIONE PROFESSIONALE" DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000.
    6 . PER LE FINALIT? DI CUI ALL'ART. 5, COMMI 8 E SEGUENTI, SI PROVVEDER? CON GLI STANZIAMENTI DEL CAPITOLO 1.2.7.1.322 "SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNIT? DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA" DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000.
    7 . ALLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 E AL BILANCIO PLURIENNALE 1999/2001 SONO APPORTATE LE SEGUENTI VARIAZIONI:
    STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2 è ISTITUITO IL NUOVO OBIETTIVO 2.2.9. "SERVIZIO ALLA FAMIGLIA";
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO PER MEMORIA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5093 "FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LE ESIGENZE FAMILIARI CONNESSE O CONSEGUENTI AL MATRIMONIO NONCH? PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI D'ONORE";
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO PER MEMORIA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5091 "FONDO DI GARANZIA PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI ESIGENZE FAMILIARI CONNESSE O CONSEGUENTI AL MATRIMONIO O LEGATE A SITUAZIONI DI TEMPORANEA DIFFICOLT? ECONOMICA";
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO PER MEMORIA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5092 "COMPENSO A FINLOMBARDA S.P.A. PER L'ATTIVIT? DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ESIGENZE FAMILIARI";
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO PER MEMORIA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5090 "FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER L'ACCESSO ALLA PRIMA CASA - FINANZIAMENTO REGIONALE";
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO PER MEMORIA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5104 "SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER DISABILI, PER LA FORMAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI E PER LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE".
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO PER MEMORIA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5109 "CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER DISABILI, PER LA FORMAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, PER INTERVENTI SOCIO-SANITARI E PER LA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE".
    AL BILANCIO PLURIENNALE 1999/2001 PER L'ANNO 2000 SONO APPORTATE LE SEGUENTI VARIAZIONI:
    STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
    - AL TITOLO 2, CATEGORIA 1, è ISTITUITO IL CAPITOLO 2.1.5088 "ECONOMIE DERIVANTI DAI TRASFERIMENTI STATALI IN ANNUALIT? DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" CON LA DOTAZIONE FINANZIARIA DI LIRE 80.000.000.000.
    STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
    - ALL'AMBITO 2, SETTORE 2, OBIETTIVO 9 è ISTITUITO IL CAPITOLO 2.2.9.1.5089 "FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER L'ACCESSO ALLA PRIMA CASA - FINANZIAMENTO STATALE" CON LA DOTAZIONE FINANZIARIA DI LIRE 80.000.000.000.
    8 . GLI IMPEGNI SUL CAPITOLO 2.2.9.1.5089 SONO SUBORDINATI ALL'ACCERTAMENTO DEL CORRISPONDENTE IMPORTO SUL CAPITOLO DI ENTRATA 2.1.5088.
    9 . A DECORRERE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 SONO AUTORIZZATE VARIAZIONI COMPENSATIVE DI FONDI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 7-QUINQUIES DELLA L.R. 31 MARZO 1978, N. 34 (NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILIT? DELLA REGIONE) E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, TRA IL CAPITOLO 2.2.9.1.5104 E CAPITOLI APPARTENENTI AL GRUPPO CAPITOLI "2.3.5.1.2769".
    LA PRESENTE LEGGE REGIONALE è PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.
    ? FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDA.</BLOCKQUOTE>



    MILANO, 6 DICEMBRE 1999
    FORMIGONI
    ( APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 1999 E VISTATA DAL COMMISSARIO DEL GOVERNO CON NOTA DEL 26 NOVEMBRE 1999, PROT. N. 20102/3114 ).

    <HR SIZE=1>
    Leonardo



  4. #3
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  5. #4
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    ma il comunicatore non è prescrivibile anche ausilio previsto nel nomenclatore tariffario? non è sufficiente fare la riconducibilit? ?Edited by: mammamarina
    la felicità non è avere il meglio di tutto ma trarre il meglio da tutto quello che si ha!
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  6. #5
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    Scusate se tra tanti argomenti utili io faccio una domanda stupida, ma è una mia curiosità. Una mia amica si è iscritta ad una chatt e puo' farlo tramite cellulare. Cosi' mi ha detto. Li ho chiesto il numero, ma non me lo ha voluto dare. Io sarei curiosa di sapere. Ho visto che facea il numero ed iniziava col 4333 e poi susseguivano altri tre numeri credo. Qualcuno saprebbe dirmi di che numero si tratta e come si fa per potersi iscrivere? Grazie per chiunque mi risponder?





  7. #6
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    x la sicilia?
    Se fossi un vino ti direi di lasciarlo decantare un pò perchè non sono più un vino novello, ma ho ancora profumo e senzazioni da offrire.
    IL MIGLIOR MODO X LIBERASI DALLE TENTAZIONI è CEDERE
    NINO



  8. #7
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    eheheh per la siciliaaaa troppa grazia santa antonio!
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  9. #8
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    dimenticati da DIO
    Se fossi un vino ti direi di lasciarlo decantare un pò perchè non sono più un vino novello, ma ho ancora profumo e senzazioni da offrire.
    IL MIGLIOR MODO X LIBERASI DALLE TENTAZIONI è CEDERE
    NINO



  10.      

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