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Discussione: Importante Sentenza del Tar di Catania
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02-04-07, 08:24 #1
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Anffas Onlus Nazionale, legittimata ad agire in giudizio in quanto Associazione di Promozione Sociale, unitamente ad Anffas Onlus Regione Sicilia, intervenendo al fianco di un gruppo di famiglie della Provincia di Siracusa, ha promosso è con alcune di esse - un giudizio presso il TAR di Catania nell?intento di fare chiarezza su un importante questione: i criteri di definizione delle quote di compartecipazione al costo dei servizi socio/sanitari erogati dagli Enti Locali ai disabili gravi e, in particolare, del servizio di assistenza domiciliare, il quale ha, come obiettivo, ?il mantenimento o il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizione di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare?, garantendo loro servizi, quali l?aiuto per il governo e l?igiene dell?alloggio o il disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.).
La vicenda ha inizio quando, l?anno scorso, l?Anffas Onlus di Palazzolo Acreide (SR) viene contattata da alcune famiglie di persone con disabilit? del Distretto Socio Sanitario di Siracusa, le quali esponevano il fatto che per tale servizio erano state loro richieste, dalle Pubbliche Amministrazioni, somme in grado di incidere considerevolmente nel loro bilancio familiare.
Il regolamento, infatti, del Distretto Socio Sanitario n. 48, nel determinare l?entit? della compartecipazione da parte degli utenti con disabilit? grave al costo delle prestazioni sociali agevolate, faceva riferimento alla situazione economica dell?intero nucleo familiare e non, invece, alla condizione economica della sola persona con disabilit?, così come prevede l?art. 3 co. 4 del D. Lvo n. 130/00.
Alla difficolt? di alcune famiglie di affrontare questo onere è ricordiamo che questo è un costo ?mensile permanente? destinato a ripetersi inevitabilmente col permanere delle esigenze è a vita? dei disabili è ? corrisposto non solo il disagio di molte di esse, ma in alcuni casi la triste necessit? della ?rinunzia? al servizio.
Il TAR di Catania, con sentenza n. 42/07, ha annullato il Regolamento del Distretto Socio Sanitario D 48 di Siracusa nella parte confliggente con la norma sopra richiamata, contribuendo così a chiarire, anche presso le stesse Pubbliche amministrazioni, una ?vexata quaestio? interpretativa delle norme, da cui, ci auguriamo, derivi prontamente non solo l?applicazione delle stesse alle famiglie, ma anche il ripristino, proprio per questo, di rapporti fra PA, cittadini, associazioni, improntata a quei principi di ?sussidiarietà orizzontale? tanto decisamente affermati dalla L. 328/2000, quanto ancora lontani dalla piena attuazione.
Citando, infine, la sentenza ??.per la determinazione delle fasce di reddito?..ai fini della determinazione delle modalit? di contribuzione al costo delle prestazioni (socio sanitarie integrate) bisogna tener conto della situazione economica del solo assistito (il disabile grave) e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell?utente?.
E? questa un posizione, coerentemente, del Legislatore e del Giudice, che Anffas Onlus fa propria nella piena coscienza che occorre contemperare il dovere del ?contributo di solidarietà? con cui ogni cittadino è chiamato a concorrere ai costi di prestazioni socio sanitarie - di carattere evidentemente simbolico - con le esigenze inderogabili delle famiglie, perchè se, come dice ANFFAS, ?OGNI DISABILE E? NOSTRO FIGLIO? un figlio è e resta tale è per sempre?, ogni giorno, e ogni giorno e per sempre occorre fare fronte alle sue esigenze e alle sue necessit?.
Anffas onlus Palermo
via Monte Cuccio n. 19 90144 Palermo
Te./Fax 091 51 17 35 - Email anffaspalermo-sede@libero.it è
Email anffaspalermo@gmail.it
Gabriella d?Acquisto
Presidente Anffas Onlus Regione Sicilia
Articolo di Carmen Pisana, Servizio Civile Anffas onlus Modica
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02-04-07, 09:01 #2valter2003Guest
Ho postato qualche tempo fa, forse due anni fa, un messaggio riferito proprio a questo particolare e ricordo benissimo che scrissi che la situazione cui fa cenno ora la Redazione non era molto chiara dal punto di vista giuridico.
le mie lamentele nascevano dal fatto che mio figlio usufriva lo stesso servizio da una cooperativa gestita dalla locale Comunit? Montana con una quota di compartecipazione.
In poche parole, tutti gli assistiti di questo servizio dovevano contribuire in soldoni al servizio stesso ed in funzione del reddito familiare. Questa cosa determin? a suo tempo da parte della mia famiglia la rinuncia al servizio in quanto avremmo dovuto contribuire nella misura di una percentuale riferita a 5 euro all'ora.
In altre parole, l'assistente che si portava in giro mio figlio per 6 ore a settimana percepiva ogni ora 5 euro dalla Comunit? Montana e altre 5 dovevamo rimettercele noi.
(poi continuo...vado a magnà)
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02-04-07, 18:52 #3valter2003Guest
Vabb? non voglio ammorbarvi con questa mia storia, fatto è che la sentenza di Catania ha risolto giustamente un contenzioso che riguarda solo ed esclusivamente la regione Sicilia. Che non si illudano le altre regioni perchè tutto resta come prima, purtroppo.
L'autonomia delle Regioni porta a queste discrepanze, ogni regione adotta provvedimenti propri ed autonomi.
Esiste una legge e se non sbaglio riguarda la 328 che impone a tutte le regioni determinati servizi cui tutti devono provvedere, dopodich? ogni regione adotta i criteri che ritiene opportuno adottare in funzione del proprio bilancio.
L'amico Roberto Speziale presidente dell'Anffas nazionale ha fatto bene a portare avanti questo discorso in seno alla regione Sicilia ma non pu? essere esportata questa sentenza alle altrte regioni.
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02-04-07, 18:59 #4valter2003Guest
Molte regioni adottano meriti discutibili per far pagare agli assistiti una quota parte del servizio, la maggior parte di loro fanno riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare, cosa sbagliatissima secondo me perchè ad usufruire del servizio è il solo soggetto "svantaggiato" indi per cui sarebbe logico che fosse soltantoil diretto interessato a presentare ilreddito personale e non familiare.
La sentenza di Catania ha sistemato questa cosa ma altre regioni potrebbero strafregarsene di questa sentenza.
bye
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04-04-07, 08:13 #5
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Thanked: 1Non sono d'accordo, anche perchè la legislazione a cui f? rimento la sentenza è una legislazione nazionale e non regionale.
Leggi bene la sentenza prima di fare le tue sparate....
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04-04-07, 10:40 #6valter2003Guest
Originariamente Scritto da fair
La sentenza del Tar della Sicilia non ha niente a che vedere con le altre regioni perchè ogni regione adotta sistemi propri per far fronte alla legge 328. In Sicilia evidentemente il Tar ha dato torto a quella regione perchè non aveva rispettato le regole contemplate dalla loro legge regionale. In Abruzzo, per esempio, non vale lo stesso discorso perchè la regione Abruzzo ha adottato altri sistemi in base ad una legge regionale che impone ai cittadini di contribuire alla spesa in virt? di un bilancio diverso dalla Sicilia, l'autonomia delle regioni glielo impone...quindi?
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04-04-07, 10:46 #7valter2003Guest
Quindi, la nostra sede Anffas dovrebbe parimenti attivarsi, anmmesso che ci siano i presupposti, presso il Tar per risolvere lo stesso problema, ma non è scontato che si arrivi alla stessa soluzione.
Bay....e non arrabbiarti
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04-04-07, 15:26 #8
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Thanked: 1Vedi che non hai letto la sentenza, Valter?
C'? una chiara legge nazionale che dice chiaramente che per le persone con disabilit? diagnosticata grave ai sensi dell'art.3 comma 3 L.104/92 è possibile considerare solo il reddito personale e non quello della famiglia.
C'? un altro articolo, mi sembra il 12 non ho tempo di controllare adesso della L.328/00 che afferma che per per le situazioni di persone non autosufficienti non ho lecito chiedere la compartecipazione della famiglia, questo per favorire la permanenza della persona nell'ambito famigliare, inoltre ci sono tutta una serie di leggi accessorie che impediscono di fatto il considerare, per le persone con disabilit? grave, il reddito ISEE ma solo quello personale.
Inoltre t'informo che la sentenza di Catania viene dovpo una lunga serie di procedimenti da parte di giudici di pace di varie regioni che confermano l'illeicit? di chiedere la comparteciapazione della spesa ai familiari per le prestazioni sociali destinate alle persone con disabilit? grave.
Se in Abruzzo esiste un regolamento, comunale o regionale che pretende la compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali destinate a persone non autosufficienti è un regolamento censurabile e contro la legge nazionale. Non esiste, in Italia, alcuna legge che afferma che per una regione o comune sia possibile violare una legge nazionale, mentre esistono più di una legge, anche quella sul federalismo che t'invito a legge, che sottolineano come ogni regione deve legiferare nel pieno rispetto delle leggi nazionali.
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04-04-07, 15:31 #9
Direi che facendo riferimento ad una normativa nazionale... dovrebbe essere valevole questa sentenza su tutto il territorio nazionale....
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04-04-07, 17:37 #10valter2003Guest
Ed io insisto, un giudice del tar della Sicilia ha emesso una sentenza che non ha alcuna valenza nazionale.
Informatevi, e se così non fosse sarei il primo a gioirne.
Abbiate Fede che è così.Edited by: valter2005
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04-04-07, 17:48 #11valter2003Guest
Originariamente Scritto da fair
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