| Postato: 03 Settembre 2010 alle 02:10 | IP Salvato
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Ciao Carmine, anch'io a dirti la verità non avevo le idee chiare sulla questione da te posta. Ho trovato la risoluzione n. 66 del 16 maggio 2006 che ad un certo punto dice "
Per l'acquisto del mezzo di locomozione e per le prestazioni di adattamento del medesimo, ove fossero richieste, e' poi prevista, senza nessun limite di spesa, ai sensi del punto n. 31) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento. La fruizione di tale beneficio fiscale spetta per un solo veicolo, avente cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nel corso di un quadriennio."
Leggendo il testo, si può dedurre che alla prestazione di adattamento si può applicare l'iva agevolata una volta sola nel corso di un quadriennio.
La tua prima auto era adattata oppure no?
__________________ Enrico Pasin
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